Concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra organizzatore e profitto (Cass. pen. Sez. I n. 2168 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione consiste nel concorso dialetticamente irrisolto di proposizioni, testuali o extra-testuali, concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, mentre la motivazione illogica si ravvisa quando il giudice di merito si esprime attraverso un iter argomentativo incoerente, incompiuto, monco o parziale. La censura che prospetta una diversa valutazione delle risultanze probatorie sostanzia un motivo di mero fatto, non proponibile in sede di legittimità. La qualità di organizzatore e trasportatore nel reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 può essere validamente desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. Il fine di profitto, aggravante contestata ai sensi dell’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, può essere provato, in assenza di spiegazioni alternative, attraverso il ricorso a regole di esperienza, fondate su base razionale e seppur presuntiva, come il pagamento di una somma di denaro da parte di ciascun migrante.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il delitto di cui agli artt. 110 e 12, commi 1, 3, lett. a), b) e d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per aver concorso nell’organizzazione e nella conduzione di un viaggio finalizzato all’ingresso illegale di migranti nel territorio italiano. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva escluso l’aggravante di cui al comma 3, lett. c), riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e contestando il riconoscimento dell’aggravante del fine di profitto, che assumeva fondata su mere illazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando i principi consolidati in tema di sindacato sul vizio di motivazione. Ha ribadito che il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, dovendo invece verificare la congruità e la logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione completa ed esaustiva, basata su fonti di prova convergenti quali il riconoscimento fotografico e le deposizioni testimoniali, che avevano identificato l’imputato come una delle persone alla guida del natante e uno degli organizzatori del viaggio. Tali elementi erano stati ritenuti coerenti e univoci, in virtù della pregressa conoscenza con l’organizzatore tunisino, del dialogo intercorso con i pescatori e del ruolo di referente per le richieste di acqua e viveri durante la traversata.
Quanto alla censura relativa alla mancata valutazione di una deposizione testimoniale, la Corte ha precisato che la stessa si risolveva in una censura di mero fatto, non proponibile in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato come gli argomenti difensivi non fossero decisivi né univoci, essendo il ruolo di organizzatore non logicamente incompatibile con la mancata conoscenza delle modalità di guida del natante e potendo il ritorno a riva dell’altro concorrente trovare spiegazione in diverse ragioni.
In ordine all’aggravante del fine di profitto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva desunto la circostanza dal pagamento di una somma di denaro da parte di ciascun migrante, accertato sulla base delle testimonianze. Richiamando il principio per cui il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” può essere rispettato anche quando i comportamenti umani sono giudicati sulla base di regole di esperienza presuntive, la Corte ha concluso che, una volta accertati il ruolo di trasportatore e il pagamento di una somma, in assenza di spiegazioni alternative, il ricorso al criterio di verosimiglianza è ammissibile per provare il fine di profitto, quantomeno indiretto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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