Inammissibile il ricorso generico e il travisamento usato per il merito (Cass. pen. Sez. VII n. 34853 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La specificità del motivo di ricorso deve essere apprezzata non soltanto sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche con riguardo all’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce lo strumento per valutare nel merito la prova, ma il mezzo per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sui quali si fonda il ragionamento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è infine legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino li aveva dichiarati responsabili, in concorso, del reato di cui all’art. 642 cod. pen. Il ricorso, redatto con il medesimo atto, censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo l’errata valutazione e l’insufficienza del materiale probatorio.
Con un secondo profilo, i ricorrenti lamentavano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte, chiamata a verificare la tenuta dei motivi e la coerenza logica della motivazione impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la prima doglianza del primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità per il concorso nel reato di cui all’art. 642 cod. pen., sulla base dell’asserita errata valutazione e dell’insufficienza del materiale probatorio. Il motivo è ritenuto generico.
Sul punto la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l’inammissibilità.
La Corte affronta poi il profilo del travisamento della prova, invocato dai ricorrenti. Ribadisce che tale vizio, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, ma lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte la ritiene manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come affermato da Sez. 2 n. 23903 del 2020, Sez. 3 n. 1913 del 2019 e Sez. 5 n. 43952 del 2017.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.