Ricorso inammissibile per motivi generici e pedissequamente reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 33575 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, non indichi gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. È parimenti inammissibile il ricorso i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. I requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impongono al ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 07.01.2025, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Le censure riguardano, rispettivamente, la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e di truffa, la sussistenza del solo delitto di truffa, l’applicazione della recidiva reiterata e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La questione approda davanti alla Corte di cassazione chiamata a valutare l’ammissibilità dei motivi proposti.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che i quattro motivi di ricorso sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi alla base della censura e non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
I motivi sono inoltre indeducibili, in quanto fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Il Collegio esamina partitamente ciascuna censura, rilevando come nessuna di esse si sia confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e di truffa, la Corte osserva che esso non si confronta con la sentenza impugnata, la quale dà conto dell’esistenza di un sequestro del veicolo con data certamente anteriore alla commissione del reato e della sufficienza del dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del vincolo giuridico.
Il secondo motivo, relativo alla sussistenza della truffa, trascura la motivazione che si sofferma sulla menzognera dichiarazione e sulla sufficienza di tale elemento per l’integrazione della fattispecie, richiamando il precedente Cass. n. 42719/2010, Rv. 248662, secondo cui integra l’elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro.
Il terzo motivo, volto a contestare l’applicazione della recidiva reiterata, non tiene conto dell’argomentazione della sentenza impugnata, che illustra come la commissione del reato sia indice di un incremento della colpevolezza e della pericolosità dell’imputato. Il quarto motivo, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, omette di considerare la motivazione che evidenzia come l’imputato abbia già beneficiato due volte dell’istituto e si sia verificata, ciò malgrado, la ricaduta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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