Ricorso inammissibile se reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33567 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La doglianza che ometta di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente. In tema di circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, con sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 04.02.2025, per un fatto qualificato come rapina. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi della rapina di lieve entità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte suprema perché il ricorrente censura le valutazioni del giudice di merito, contestando la motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Entrambi i motivi non sono deducibili in sede di legittimità, perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.
Le censure, osserva la Corte, sono non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La specificità dei motivi richiede infatti un confronto effettivo con le ragioni già espresse dal giudice di appello, non la mera riproposizione delle doglianze.
Con particolare riferimento alla prima censura, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione esente da vizi logici, evidenziando che l’azione posta in essere dal ricorrente risulti tutt’altro che occasionale e non organizzata. Il sindacato di legittimità non può quindi spingersi a rivalutare tale apprezzamento di merito.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (in tal senso Sez. III n. 2233 del 17.06.2021, dep. 2022).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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