Esigenze cautelari e durata della misura: irrilevante il tempo trascorso in detenzione (Cass. pen. Sez. VI n. 33631 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle esigenze cautelari, il decorso del tempo in stato di detenzione e il comportamento irreprensibile tenuto durante l’esecuzione della misura non costituiscono di per sé elementi idonei a far ritenere attenuate le esigenze stesse. Tali aspetti esauriscono la loro valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. L’esigenza cautelare non è riferibile esclusivamente al rischio di reiterazione dei medesimi delitti contestati, ma va apprezzata in relazione alla perdurante pericolosità sociale dell’indagato. Il giudice di legittimità non può sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice del merito, potendo verificare soltanto la manifesta illogicità della motivazione e l’eventuale omissione nella valutazione di circostanze favorevoli all’indagato.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha ripristinato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella del divieto di avvicinamento alle persone offese.

Il giudice per le indagini preliminari aveva dapprima applicato la custodia in carcere, poi sostituita negli arresti domiciliari e quindi nel divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, modalità successivamente revocata. Il Tribunale del riesame ha censurato la decisione del giudice per le indagini preliminari, rilevando che il tempo trascorso in detenzione e la condotta tenuta durante l’esecuzione della misura non erano sufficienti a dimostrare un recesso dai propositi criminosi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla violazione di legge e sulla manifesta illogicità della motivazione, che il difensore assume puramente assertiva sull’attualità delle esigenze cautelari, oltre che sulla genericità del rinvio ad altre procedure amministrative e sulla distanza temporale dei fatti.

La Corte ricostruisce i limiti del proprio sindacato in materia cautelare: nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice di legittimità non può sostituirsi alle valutazioni del merito, potendo soltanto verificare la manifesta illogicità della motivazione e rilevare lacune che abbiano omesso la considerazione di circostanze favorevoli all’indagato, incidenti sull’adeguatezza della misura.

Su questo piano il Tribunale ha svolto una motivazione adeguata, valorizzando la gravità dei fatti e il rafforzamento dell’efficacia minatoria derivante dall’azione congiunta con il coindagato. La vicenda non è considerata esaurita, poiché neppure la demolizione dell’opera abusiva ha posto fine alle pretese illecite.

La protrazione nel tempo delle condotte e la personalità dell’indagato sono state poste a fondamento dell’attualità del giudizio di rilevante pericolosità sociale. Tale giudizio non è infirmato dalla durata della limitazione subita, né dall’accertamento di violazioni degli obblighi, perché tali aspetti non assumono rilievo autonomo come fattore di attenuazione, esaurendo la loro valenza nella disciplina dei termini di durata massima della custodia, secondo il richiamo a Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Rv. 286207.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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