Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 282 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione deve investire l’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, non la valutazione probatoria ad essa sottesa, riservata al giudice di merito. È precluso alla Corte di cassazione sovrapporre una propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ovvero sindacare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il riconoscimento fotografico compiuto in sede di indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di responsabilità penale, pur senza formale ricognizione dibattimentale, ove il testimone confermi di averlo eseguito con esito positivo e di non poterlo reiterare per il decorso del tempo, costituendo l’individuazione una specie del più generale concetto di dichiarazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Trieste per i reati di rapina impropria e lesioni personali, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal giudice di prime cure. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo ha lamentato la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 182, 192 e 500 cod. proc. pen.; con il secondo ha prospettato un vizio di motivazione in punto di attendibilità della individuazione fotografica che lo aveva riguardato, nonché la mancata confutazione delle argomentazioni poste a base della sentenza assolutoria di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che i motivi, per un verso, erano articolati in termini non consentiti in sede di legittimità e, per altro verso, risultavano manifestamente infondati. Pur avendo formalmente contestato un vizio motivazionale, il ricorrente aveva in realtà censurato una decisione assunta come sbagliata perché fondata su una valutazione delle fonti di prova ritenuta erronea e non condivisa, prospettando una diversa lettura delle risultanze processuali e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni.

La Corte ha ribadito che operazioni di questo tipo non sono consentite in cassazione, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione resta circoscritto al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva compiutamente adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata, confrontandosi criticamente con le argomentazioni del primo giudice e indicando i plurimi elementi dai quali desumere la corretta individuazione del ricorrente quale responsabile. Tra questi, l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, rimaste immutate anche a distanza di anni, e la presenza dell’autovettura nella disponibilità familiare del ricorrente nel luogo del reato.

Quanto alla censura di natura processuale relativa all’art. 500 cod. proc. pen., essa è risultata direttamente contraddetta dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi in sede di rinnovazione dell’istruttoria in appello, i quali avevano confermato di aver eseguito il riconoscimento fotografico nel corso delle indagini preliminari con esito positivo.

La Corte ha quindi affermato che il riconoscimento fotografico eseguito in indagini è utilizzabile ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, ove il testimone ne confermi l’esito positivo e ne spieghi l’impossibilità di reiterazione per il decorso del tempo, richiamando sul punto Sez. II n. 20489 del 07.05.2019, Sez. II n. 25122 del 07.03.2023 e Sez. II n. 28391 del 27.04.2017. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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