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Esercizio abusivo di parcheggiatore e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 5537 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, privo della necessaria autorizzazione. Non assume rilievo, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità quale corrispettivo della prestazione svolta. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata alle condotte abituali e reiterate, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale tenuità dei singoli segmenti.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato nelle conformi sentenze di merito per il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. La Corte di appello aveva confermato la penale responsabilità, disattendendo le doglianze difensive relative alla sussistenza dell’elemento materiale e alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso volto a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, profili rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la motivazione dei giudici di appello risultava congrua e adeguata, fondata su corretti criteri di inferenza e priva di vizi logici. In particolare, è stato valorizzato l’avvistamento dell’imputato mentre indicava agli automobilisti lo spazio in cui parcheggiare e la repentina fuga alla vista della polizia.

Quanto all’elemento materiale del reato, la Corte ha precisato che la consumazione della contravvenzione non richiede l’accertamento dell’avvenuto pagamento quale corrispettivo per l’illecita attività, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025. La mera reiterazione della condotta, dopo la sanzione amministrativa definitiva, integra la fattispecie contravvenzionale.

In relazione al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato generico e versato in fatto, avendo la sentenza impugnata motivatamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della reiterazione della condotta. Il richiamo a Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 ha precisato che l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. preclude l’applicazione della causa di non punibilità ai reati aventi ad oggetto condotte abituali e reiterate, in una valutazione complessiva che supera la tenuità dei singoli episodi.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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