Convalida dell’arresto estradizionale solo se la causa ostativa è manifesta (Cass. pen. Sez. VI n. 32872 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto provvisorio a fini estradizionali il giudice è tenuto a verificare esclusivamente la ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., senza anticipare le valutazioni sulle cause ostative all’estradizione, riservate alla fase successiva. Il coordinamento con l’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. impone tuttavia di negare la convalida quando dagli atti già disponibili emerga ictu oculi una causa ostativa assoluta e insuperabile, che non lasci margine di apprezzamento. Il discrimine non è la mera prospettazione di una possibile causa ostativa, ma la sua evidenza immediata, oggettiva e insuperabile. Ove la verifica richieda un apprezzamento giuridico o l’esame della documentazione allegata alla futura domanda estradizionale, la convalida non può essere negata e il giudice deve accertare il concreto pericolo di fuga.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 09/06/2026, ha convalidato l’arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen. nei confronti di un soggetto destinatario di una red notice dell’Interpol, respingendo però la richiesta di applicazione di misura coercitiva e disponendo l’immediata liberazione.
Il giudice territoriale ha escluso la sussistenza dei requisiti per la misura provvisoria, ritenendo non soddisfatto il requisito della doppia incriminazione per l’incertezza sul titolo di reato ascritto all’estradando. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, deducendo la violazione degli artt. 13, comma 2, cod. pen. e 696, 715 e 716 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione sul pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il sistema degli artt. 714, 715 e 716 cod. proc. pen. e ne trae la natura strettamente strumentale dell’arresto provvisorio e delle misure coercitive preordinate all’estradizione: assicurare il buon esito della procedura nelle more della trasmissione della domanda.
Richiama due orientamenti solo apparentemente contrari. Da un lato il consolidato indirizzo secondo cui la convalida impone di verificare esclusivamente le condizioni degli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. VI n. 11499 del 22/01/2025, Volkan; Sez. VI n. 37636 del 24/09/2025, Basharat; Sez. VI n. 1622 del 16/12/2020, Marogna). Dall’altro la pronuncia Sez. VI n. 22945 del 15/05/2024, Parvaiz, che ammette una valutazione prognostica sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, e la successiva Sez. VI n. 16482 del 25/03/2026, Waqas, che vieta l’arresto e la convalida quando emerga una causa ostativa assoluta e insuperabile.
Per la Corte i due indirizzi non confliggono, muovendo da premesse di fatto diverse. Il contenuto cognitivo del giudizio di convalida è limitato a una verifica di legittimità dell’operato della polizia giudiziaria. Le previsioni degli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen. vanno coordinate con il più generale art. 714, comma 3, cod. proc. pen., che vieta le misure coercitive in presenza di ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
Ne deriva che, ove emerga ictu oculi una causa ostativa destinata a condurre a una sentenza contraria all’estradizione, difetta sin dall’origine la funzione strumentale dell’arresto e della misura, che non possono essere convalidati né disposti. Se invece la verifica richiede un apprezzamento giuridico o l’esame della documentazione allegata alla domanda formale di estradizione, la funzione della misura permane. Il discrimine è dunque l’evidenza immediata, oggettiva e insuperabile della causa ostativa.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata ha errato. L’accertamento della corrispondenza tra la fattispecie contestata nello Stato richiedente e quella prevista dall’ordinamento italiano implica una valutazione comparativa che presuppone l’esame della descrizione del fatto storico contenuta nella domanda estradizionale e della documentazione allegata, non ancora disponibili nella fase dell’arresto provvisorio. Al momento della convalida non ricorreva quindi una causa ostativa manifesta, ma una questione definibile nella fase successiva. Esclusa la causa ostativa manifesta, il giudice era tenuto a verificare i presupposti dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, il concreto pericolo di fuga. L’ordinanza è annullata senza rinvio, essendo la fase ormai conclusa, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
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