Bilanciamento circostanze e sindacato di legittimità sulla diminuente minorile (Cass. pen. Sez. I n. 33759 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente. È pertanto censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che fondi il riconoscimento della diminuente della minore età di cui all’art. 98 cod. pen. su un presupposto non asseverato e contraddetto dalle emergenze processuali. Costituisce vizio motivazionale la contraddizione tra la parte argomentativa, che afferma l’equivalenza tra la diminuente e l’aggravante dei futili motivi, e il dispositivo, che applica la diminuente in misura prevalente.
Il Fatto
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2024, procedendo con rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità di un imputato minorenne per i reati di cui agli artt. 575 e 577, n. 4, cod. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 894, unificati sotto il vincolo della continuazione. Applicata la diminuente della minore età, ritenuta prevalente sulla contestata aggravante, e la riduzione per il rito speciale, l’imputato era stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, deducendo il vizio di motivazione per non avere la decisione dato adeguato conto delle ragioni del riconoscimento della diminuente in misura prevalente sull’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il giudizio di bilanciamento circostanziale è censurabile in legittimità solo se risulti da valutazione arbitraria o da ragionamento illogico. Richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, da Sez. 2, n. 31543 del 08.06.2017 a Sez. U, n. 10713 del 25.02.2010, secondo cui le statuizioni sulla comparazione tra opposte circostanze riflettono una discrezionalità tipica del merito.
Entro questa cornice, la sentenza impugnata presenta incongruità motivazionale sotto entrambi i profili censurati. Quanto al primo, il riconoscimento della diminuente della minore età era stato giustificato con la tempestiva costituzione dell’imputato presso la Questura, che avrebbe consentito l’avvio delle indagini. L’assunto, osserva la Corte, non è asseverato da specifici riferimenti sui tempi e sulle modalità della costituzione e risulta contraddetto da una pluralità di precedenti penali, alcuni di elevato disvalore.
A corroborare l’insussistenza dei presupposti della diminuente concorrono le stesse affermazioni del giudice di merito sulla personalità dell’imputato, descritta come segnata da un disfunzionale adattamento alla vita. Tali rilievi confliggono con il preteso profilo modesto della personalità criminale posto a base dell’equivalenza tra circostanze.
Il secondo vizio concerne la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Nella parte argomentativa il Tribunale aveva affermato l’equivalenza tra diminuente e aggravante; nel dispositivo, invece, aveva applicato la diminuente in misura prevalente. La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza limitatamente al bilanciamento tra le circostanze, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena alla Corte di appello di Palermo, Sezione per i minorenni. Dispone, infine, l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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