Rinuncia al ricorso inefficace se non sottoscritta dall’indagato (Cass. pen. Sez. I n. 33762 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, non costituendo esercizio del diritto di difesa, è valida solo se sottoscritta dall’interessato personalmente o da un procuratore speciale, e non dal solo difensore privo di procura speciale. Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, il ricorrente sia stato rimesso in libertà e sottoposto a misura meno afflittiva, non derivandogli alcun pregiudizio dalla decisione. In tal caso, il venir meno dell’interesse per causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e non comporta condanna alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, aveva parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ripristinando la misura con le prescrizioni di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e revocando l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione per svolgere attività lavorativa.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 284, comma 3, e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nella pendenza del giudizio di legittimità, il difensore rinunciava al ricorso in ragione dell’intervenuta modifica della posizione cautelare dell’assistito, sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’atto di rinuncia, che qualifica inefficace perché sottoscritto dal solo difensore, non munito di procura speciale. La rinuncia, osserva il Collegio, non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede pertanto la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito).

Ciò nonostante, dall’allegato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari la Corte riscontra che il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Ne deriva, in via autonoma rispetto alla rinuncia, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché dall’eventuale pronuncia non deriva alcun pregio all’indagato.

Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità, verificandosi quando con l’impugnazione si miri a un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all’imputato, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6203 del 1993 (Amato) e n. 9616 del 1995 (Boido), e di successivi interventi di legittimità.

Quanto alle conseguenze della declaratoria, la Corte precisa che alla dichiarazione di inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per causa non imputabile al ricorrente, non configura un’ipotesi di soccombenza. Non vi è dunque condanna alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito da Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti) e da altri precedenti conformi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza processuale dell’assenza di ogni statuizione accessoria in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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