Concorso tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi (Cass. pen. Sez. VII n. 32140 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle fonti di prova posta a base della dichiarazione di responsabilità, poiché al giudice di legittimità è precluso sia sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, sia saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo e modelli di ragionamento esterni. È, altresì, configurabile il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi, postulando le due fattispecie condotte strutturalmente e cronologicamente differenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29/09/2025, aveva confermato la declaratoria di responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Avverso tale decisione, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura incentrato sulla correttezza della valutazione probatoria posta a fondamento del giudizio di colpevolezza. Con separato profilo, veniva contestata l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso tra le due fattispecie incriminatrici.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale, investita del gravame, ha preliminarmente rilevato che il ricorso veicolava una censura squisitamente di merito, volta ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Tale doglianza è stata dichiarata inammissibile, in quanto la Corte di cassazione non può sostituire il proprio convincimento a quello espresso dai giudici di merito, né può verificarne la coerenza logica attraverso un confronto con schemi argomentativi ipotetici. La preclusione è stata ancorata al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01.
Quanto al profilo concernente il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Ha, infatti, ribadito che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le condotte rispettivamente richieste sono strutturalmente e cronologicamente differenti: l’una presuppone l’acquisto, la ricezione o l’intermediazione di cose di provenienza delittuosa; l’altra consiste nella detenzione per la vendita o nella messa in commercio di prodotti recanti segni mendaci.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione