Revisione: conflitto tra giudicati solo per incompatibilità oggettiva dei fatti storici (Cass. pen. Sez. VI n. 33773 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revisione fondata sul conflitto tra giudicati presuppone, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati in distinti processi, posti a fondamento delle due sentenze raffrontate. Non integra il requisito la circostanza che il medesimo fatto storico, identico nel suo verificarsi oggettivo, sia stato oggetto di diversa valutazione giuridica ovvero di distinta interpretazione da parte di giudici diversi. La mancata emersione di condotte di violenza o minaccia, incidente sulla qualificazione giuridica della fattispecie concreta, costituisce questione di fatto estranea alla cognizione del giudice della revisione, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il Fatto
Con sentenza del 12.07.2021 la Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, in esito a rito abbreviato, nei confronti del ricorrente per il reato di rapina aggravata di due telefoni cellulari ai danni della persona offesa, in concorso con altri soggetti.
I coimputati, giudicati con rito ordinario, erano stati assolti dal medesimo reato con sentenza divenuta irrevocabile. Il ricorrente proponeva pertanto richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo un fatto oggettivamente inconciliabile con quello posto a base della condanna. La Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile la richiesta, rilevando che tra le due decisioni non si era creata alcuna inconciliabilità, essendo il fatto identico e mutata solo l’interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa per le diverse modalità di acquisizione. Proponeva allora ricorso per cassazione il difensore, per vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di conflitto tra giudicati elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 5 n. 3914/12 del 17.11.2011, Rv. 251718 e Sez. 6 n. 16477 del 15.02.2022, Rv. 283317. Il conflitto è ipotizzabile solo in presenza di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nei distinti processi. Si è fuori dalla previsione normativa quando i fatti sono ricostruiti, nel loro verificarsi oggettivo, in maniera identica e di essi sia data una differente valutazione giuridica.
La Corte precisa che la mancata emersione, tanto nel giudizio abbreviato quanto in quello ordinario, di condotte violente o di minaccia nei confronti della persona offesa è questione di fatto che incide sulla qualificazione giuridica e sull’inquadramento della fattispecie concreta in quella astratta. Si tratta di tema estraneo alla cognizione del giudice della revisione, che andava posto nelle sedi proprie mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
Nel merito, la Corte rileva che è lo stesso tenore del ricorso a sconfessare il dedotto contrasto. Il difensore, trascrivendo stralci della denuncia e del verbale di deposizione, dà atto che la persona offesa in denuncia aveva riferito di avere consegnato i telefonini a un coimputato, mentre in dibattimento aveva dapprima riferito di averli consegnati al ricorrente e poi, a rettifica, di averli dati al coimputato. È la stessa allegazione difensiva a dimostrare che il fatto storico è rimasto, nei suoi tratti essenziali, sovrapponibile, mentre è mutata solo la valutazione dei giudici del merito.
Le doglianze relative alla diversità del locus commissi delicti non incidono sull’idem factum, rappresentato dalla consegna dei due telefonini al coimputato quale corrispettivo di un precedente debito di droga. Il differente esito dei due giudizi si fonda dunque su valutazioni differenti del medesimo fatto storico, consapevolmente riconosciute dallo stesso ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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