Motivazione sulla pena solo se prossima al massimo edittale (Cass. pen. Sez. VII n. 3139 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale si ritiene implicitamente fondata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed è riservata al giudice di merito, restando insindacabile in sede di legittimità. È parimenti incensurabile, sotto il profilo logico, la motivazione con cui il giudice di appello nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., ove coerente con le emergenze processuali.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 settembre 2023, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Livorno dell’8 novembre 2022, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo insufficienza, illogicità manifesta, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, perché articolato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. La decisione impugnata risulta, infatti, sorretta da un apparato argomentativo conferente e di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il principio posto a fondamento della decisione è che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Diversamente, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale resta insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito e implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen.

A sostegno di tale impostazione la Corte richiama un consolidato orientamento, citando Sez. 2 n. 36104 del 2017, Sez. 4 n. 27959 del 2013, Sez. 2 n. 28852 del 2013 e Sez. 4 n. 21294 del 2013. Nel caso concreto la pena è stata irrogata in misura media o prossima al minimo, con la conseguenza che il relativo dosaggio non è censurabile nel merito.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione offerta dal giudice di appello, in punto di diritto, ben rappresenta e giustifica le ragioni della negazione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Anche tale valutazione è pertanto insindacabile in cassazione, come affermato in Sez. 6 n. 42688 del 2008.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *