Quasi flagranza e sorpresa con cose o tracce del reato (Cass. pen. Sez. II n. 33807 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato, previsto dall’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera casuale. È sufficiente l’esistenza di una stretta contiguità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore con le cose o le tracce del reato, con il susseguirsi senza soluzione di continuità della condotta delittuosa e dell’intervento degli operanti. Non è illegittimo, pertanto, l’arresto eseguito dopo che gli operanti, risaliti agli indagati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, li abbiano sorpresi poco dopo con gli strumenti del reato. Resta fermo il principio per cui è illegittimo l’arresto fondato esclusivamente sulle informazioni della vittima o di terzi, poiché in tal caso manca l’immediata ed autonoma percezione delle tracce e del loro collegamento con l’indiziato.
Il Fatto
La polizia giudiziaria interveniva presso un supermercato ove era stata segnalata una rapina a mano armata. La cassiera riferiva che poco prima due soggetti travisati si erano fatti consegnare l’incasso minacciandola con una pistola. Sulla base della descrizione, gli operanti individuavano due soggetti a loro noti e li reperivano poco dopo presso l’abitazione di uno di essi, dove rinvenivano il passamontagna e la pistola scacciacani usati per il colpo. Uno degli indagati rendeva dichiarazioni confessorie, confermate in sede di interrogatorio.
Il G.I.P. del Tribunale di Lodi non convalidava l’arresto, ritenendo che gli operanti fossero risaliti agli indagati solo grazie alle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, senza autonoma percezione delle tracce. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’eccezionalità dei poteri d’arresto in flagranza e in quasi flagranza, conferiti in deroga alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13, comma 3, Cost. Da ciò deriva la necessità di un’interpretazione rigorosa della nozione di quasi flagranza, che presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta illecita e il fatto percettivo dell’operante.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 39131 del 2015, secondo cui è illegittimo l’arresto operato sulla base delle sole informazioni della vittima o di terzi, perché in tal caso manca l’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. La ratio sta nella eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona, giustificata dall’altissima probabilità della colpevolezza dell’arrestato.
La Corte osserva, però, che il precedente delle Sezioni Unite riguardava un arresto eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa. Nel caso in esame, invece, la polizia giudiziaria ha ravvisato la terza ipotesi dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen.: l’autore del reato sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Depongono in tal senso la contiguità temporale tra la rapina e l’arresto, la contiguità spaziale tra il luogo del fatto e quello del reperimento, nonché la disponibilità, da parte degli indagati, degli strumenti del reato. Le informazioni della vittima hanno costituito solo lo spunto per l’identificazione, mentre il provvedimento precautelare si è fondato sul rinvenimento delle tracce.
Ne deriva l’errore di diritto del G.I.P., che ha escluso la quasi flagranza omettendo di considerare la sorpresa con le cose del reato. Il ricorso del P.M. è pertanto fondato e l’ordinanza va annullata senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto una fase ormai perenta, è finalizzato solo a definire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, senza che il rinvio avrebbe ricadute giuridiche effettive.
Nota della Redazione
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