Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile contro decisioni della Cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 375 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo avverso decisioni della Corte di cassazione che intervengano a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente, e non è invece proponibile avverso pronunce di legittimità che definiscano questioni relative a provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena dal magistrato di sorveglianza. Tali decisioni, pur presupponendo il giudicato, non incidono sulla condanna e sull’accertamento della responsabilità, ma si risolvono in statuizioni concernenti alternative modalità esecutive della pena. Il rimedio, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato l’estinzione solo parziale della pena detentiva, in ragione di un terzo del tempo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale. L’ordinanza era stata confermata dalla Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso. Il condannato ha quindi proposto un nuovo ricorso, questa volta ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Prima sezione penale, deducendo un preteso errore percettivo nella valutazione degli effetti estintivi della misura alternativa e la omessa notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Quinta sezione penale ha preliminarmente ritenuto tempestiva la richiesta di trattazione orale del ricorso, depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Nel merito, ha però dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
La Corte ha richiamato la nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, consistente in una «svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo». Ne sono esclusi gli errori di valutazione e di giudizio, da assimilare agli errori di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente, pur riconducendo nominalmente il vizio all’errore percettivo, contestava in realtà la valutazione dei presupposti giuridici dell’effetto estintivo, così rivelando la natura sostanzialmente valutativa delle proprie censure.
La Corte ha inoltre precisato l’ambito di operatività del rimedio, valorizzando il criterio discretivo del nesso funzionale tra la decisione impugnata e il giudicato. Richiamando le Sezioni Unite, ha ricordato che la legittimazione del condannato al ricorso straordinario è limitata ai casi in cui la pronuncia della Cassazione intervenga a stabilizzare il giudicato, e ha negato che tale legittimazione ricorra per le decisioni rese sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza, le quali «non incidono in alcun modo sulla condanna e sull’accertamento della responsabilità», ma attengono ad alternative modalità esecutive della pena.
Avendo la sentenza impugnata reso definitiva una decisione sugli effetti dell’affidamento in prova, e non essendo intervenuta a stabilizzare il giudicato sulla condanna, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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