Deposito telematico dell’appello penale e inammissibilità per modalità non consentite (Cass. pen. Sez. II n. 41818 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni penali, il deposito dell’atto di appello avverso le sentenze del Tribunale deve avvenire con modalità telematica a far data dall’1 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto n. 206 del 2024. La disciplina transitoria consente la trasmissione a mezzo PEC per gli appelli proposti sino al 31 marzo 2025, anche per le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato e di giudizio immediato. Oltre tale termine la modalità telematica è l’unica consentita e l’appello proposto a mezzo PEC è inammissibile, poiché l’errore del difensore non è scusabile in assenza di un concreto malfunzionamento del portale allegato dalla parte.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino all’esito di giudizio immediato. L’impugnazione era stata presentata in data 13 giugno 2025 a mezzo PEC e non mediante deposito telematico, modalità obbligatoria dall’1 gennaio 2025 per gli atti di appello avverso le sentenze del Tribunale.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lettera c), 582 e 111-bis cod. proc. pen. Sosteneva che i malfunzionamenti del portale avevano indotto molti uffici giudiziari ad adottare deroghe e che il Tribunale di Torino, con richiesta del 18 giugno 2025 di deposito integrativo di copie cartacee, aveva ingenerato un legittimo affidamento sull’esito del deposito. Richiamava inoltre una pronuncia della Suprema Corte in tema di errore materiale sull’indirizzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di appello, con motivazione esaustiva, aveva correttamente ricordato l’obbligatorietà del deposito telematico dall’1 gennaio 2025 e aveva evidenziato che con decreto del Presidente del Tribunale di Torino del 27 marzo 2025 era stata ripristinata la modalità obbligatoria di deposito telematico, con revoca, dal 14 aprile 2025, della sospensione del sistema collegata a difficoltà operative.
La Suprema Corte ha ricostruito la disciplina transitoria. Ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del d.m. n. 206 del 2024, per gli appelli avverso le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato proposti sino al 31 marzo 2025 è consentita anche la trasmissione a mezzo PEC. Tale possibilità è prevista anche per le sentenze pronunciate a seguito di giudizio immediato, ma solo se l’appello è proposto entro il medesimo termine.
Poiché l’impugnazione era stata presentata nel mese di giugno, la deroga non era più applicabile. Il difensore avrebbe avuto tempo e modo per informarsi sulla modalità di deposito da adottare. Il provvedimento impugnato aveva inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva allegato un concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema che gli avesse impedito il deposito telematico, sicché non ricorreva alcuna delle ipotesi delle linee guida che consentono procedure di emergenza.
Quanto al precedente richiamato dal ricorrente, la Corte ha precisato che esso riguardava una problematica del tutto diversa, relativa alla trasmissione dell’atto di appello a un indirizzo di PEC diverso da quello designato per la ricezione, e non incideva sul giudizio. Ha inoltre confermato l’esistenza di un onere del difensore di informarsi sulla vigenza di eventuali provvedimenti di sospensione del funzionamento del portale telematico, essendo ormai questa la modalità obbligatoria di deposito degli atti di impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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