Modifica dell’imputazione ammessa anche su atti già acquisiti in indagini (Cass. pen. Sez. VI n. 33834 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. La diversità del fatto rispetto alla descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio non deve necessariamente derivare da novità emerse dall’istruttoria dibattimentale, potendo conseguire a una differente valutazione di elementi già acquisiti. La preoccupazione del legislatore è di consentire all’imputato di apprestare adeguate difese rispetto al nuovo addebito e di garantire la correlazione tra accusa e decisione, esigenze assicurate dalle garanzie e dalle sanzioni processuali previste dagli artt. 519-522 cod. proc. pen. Non è pertanto configurabile la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per indeterminatezza originaria del capo d’imputazione, sanata dai successivi interventi correttivi del Pubblico ministero.

Il Fatto

La ricorrente, impiegata presso una Camera di commercio, è stata condannata per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriata di somme versate dagli utenti a titolo di diritti di segreteria nell’esercizio delle proprie funzioni. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 23/09/2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la nullità del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi per indeterminatezza del capo d’imputazione. Il Pubblico ministero, nel corso del dibattimento, aveva integrato l’imputazione per due volte, specificando l’ammontare complessivo delle somme oggetto di appropriazione e correggendo l’indicazione del luogo e della data di commissione dei reati. Secondo la difesa, tali interventi correttivi non potevano sanare l’indeterminatezza originaria, poiché giustificabili solo se conseguenti a nuove emergenze dibattimentali, non essendo consentita la formulazione di un capo d’imputazione “in bianco” in presenza di circostanze già risultanti dalle indagini.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha osservato che l’art. 516 cod. proc. pen. si limita a prevedere la possibilità per il Pubblico ministero di modificare l’imputazione “se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio”, senza specificare se tale diversità debba necessariamente essere il prodotto di novità emerse dall’istruttoria o possa invece derivare da una differente valutazione di elementi già acquisiti nella fase investigativa.

Secondo la Corte, la finalità della norma è soltanto quella di consentire all’imputato di apprestare adeguate difese rispetto al nuovo addebito e di garantire costantemente una perfetta correlazione tra accusa e decisione. Tali esigenze risultano comunque assicurate dalle garanzie e dalle sanzioni processuali previste dagli artt. 519-522 cod. proc. pen., che apprestano la tutela del contraddittorio in caso di contestazione suppletiva.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, secondo cui la modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., come pure la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui al successivo art. 517, possono essere effettuate dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Sono state richiamate, in tal senso, le Sezioni Unite n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, e, tra le successive, Sez. 2 n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Sez. 5 n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Sez. 6 n. 18749 del 11/04/2014 e Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso.

L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro considerata la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. La ricorrente è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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