Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione un giudizio di merito (Cass. pen. Sez. VI n. 33833 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e per richiesta di un giudizio di puro merito, il ricorso per cassazione che prospetti ipotetici errori di valutazione delle risultanze istruttorie, omettendo di confrontarsi con le prove specificamente richiamate in sentenza e obiettivamente concludenti. In tema di riqualificazione del fatto, la deduzione della diversa fattispecie dell’induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. è generica se non indica specifiche e concludenti risultanze istruttorie dalle quali desumere la condizione di soggezione del soggetto passivo e l’agire del ricorrente nel solo interesse di costui. Il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis, primo comma, cod. pen., proposto per la prima volta in sede di legittimità, è precluso ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, esponente di un’associazione di categoria e interlocutore istituzionale di funzionari di un ente locale, era stato condannato per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo l’accusa, egli avrebbe periodicamente corrisposto somme di denaro a due pubblici funzionari, trattenendone per sé una parte, somme versategli da un commerciante ambulante, così consentendo a quest’ultimo di ottenere l’assegnazione di postazioni di vendita più favorevoli, in violazione dei regolamenti comunali.

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre doglianze: censure alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti; errata qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nell’induzione indebita; omessa motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, la Corte ha osservato che esso deduce essenzialmente ipotetici errori di valutazione delle risultanze istruttorie, chiedendo così un giudizio di puro merito, estraneo al giudice di legittimità. La doglianza è inoltre aspecifica, perché considera soltanto alcune delle prove raccolte, obliterando completamente le plurime conversazioni intercettate, specificamente richiamate in sentenza e obiettivamente concludenti.

Sul secondo motivo, relativo alla riqualificazione del fatto come induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., la Corte ha rilevato la totale genericità della deduzione. Essa è puramente assertiva, poiché priva dell’indicazione di specifiche e concludenti risultanze istruttorie, eventualmente trascurate in sentenza, dalle quali desumere sia la condizione di soggezione del commerciante verso i funzionari, sia che il ricorrente abbia agito esclusivamente nell’interesse di costui. Si tratta di aspetti entrambi indispensabili per ipotizzare in astratto la diversa qualificazione proposta.

Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis, primo comma, cod. pen., è precluso in sede di legittimità, perché ivi proposto per la prima volta, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Esso è, peraltro, anch’esso generico, risolvendosi nell’invocazione dell’applicazione della circostanza sulla base di valutazioni di fatto non consentite al giudice di legittimità.

La Corte ha infine richiamato la Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 per escludere un’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. La dichiarazione di inammissibilità comporta quindi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, commisurata alla manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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