Assorbimento escluso tra resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (Cass. pen. Sez. VII n. 26509 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., assorbe soltanto il minimo di violenza concretizzatosi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che compie un atto del proprio ufficio e non gli atti ulteriori che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni; in tal caso i reati concorrono. La valutazione del giudice di merito adesiva alle conclusioni del perito è immune dal vizio di motivazione quando intrinsecamente logica, specie se non siano acquisiti pareri difformi dei consulenti di parte. In tema di concorso di circostanze, le statuizioni sul giudizio di comparazione sono censurabili in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non anche quando l’equivalenza risulti sufficientemente motivata. Quanto alla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve esprimere una valutazione complessiva del caso concreto, dalla quale desumere l’insussistenza degli indici della fattispecie minore.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 03.10.2025, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 576, comma 5-bis, cod. pen. e all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Il ricorrente ha censurato il difetto di motivazione sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la mancata considerazione del reato di lesioni come assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale, il diniego della lieve entità in materia di stupefacenti e, infine, il trattamento sanzionatorio sotto il profilo del bilanciamento con le attenuanti generiche e degli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, e giunge al rigetto integrale dell’impugnazione.

Il primo motivo è manifestamente infondato perché si risolve in una richiesta di revisione del giudizio adesivo della Corte territoriale alle conclusioni del perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria. Questi, pur riconoscendo la verosimile presenza di attacchi di panico o di disturbo dell’adattamento, ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere. Non risultano acquisiti pareri difformi dei consulenti di parte, sicché la valutazione del giudice è immune dal vizio di motivazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto coerente applicazione del principio per cui il reato di cui all’art. 337 cod. pen. assorbe soltanto la violenza minima opposta al pubblico ufficiale, ma non gli atti ulteriori che cagionino lesioni. La Corte richiama Sez. 5 n. 3117 del 29.11.2023 e Sez. 6 n. 7195 dell’08.02.2013. Nel caso concreto la colluttazione con gli operanti era avvenuta dopo la fuga, quando il veicolo era ormai in stato di arresto.

Il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha coerentemente valutato gli elementi indicativi del carattere non modestamente offensivo della condotta: il quantitativo non modesto di stupefacente, idoneo al confezionamento di 316 dosi medie singole, il luogo di occultamento e il rinvenimento di un bilancino di precisione, in linea con Sez. U n. 51063 del 27.09.2018.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Sul primo profilo, le statuizioni sul giudizio di comparazione sono censurabili solo se arbitrarie o illogiche, non quando l’equivalenza sia motivata, come nel caso in esame, sulla base della concreta offensività dei plurimi fatti, secondo Sez. 5 n. 5579 del 26.09.2013. Quanto agli aumenti per la continuazione, la censura è generica: l’entità degli aumenti, pari a tre mesi per ciascun reato satellite, rispetta i criteri di Sez. U n. 47127 del 24.06.2021.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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