Richiesta di misura cautelare prima della condanna e legittimazione del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. V n. 23420 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. non individua la sentenza di condanna come presupposto della legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’applicazione della misura cautelare, bensì come uno dei parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle esigenze cautelari. La norma non reca alcuna delimitazione temporale della richiesta del pubblico ministero ed è espressamente incentrata sull’esame delle esigenze cautelari, come conferma l’intero testo dell’art. 275 cod. proc. pen., la cui rubrica recita “Criteri di scelta della misura”. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo del pubblico ministero di presentare la richiesta dopo l’emissione della sentenza di condanna e che l’eccezione di nullità per violazione dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. è infondata. In tema di esigenze cautelari, il giudice di legittimità non censura la valorizzazione di elementi specifici, razionali e non contestati, quali il ruolo non marginale emerso dall’esito del giudizio di cognizione e la gravità della pena inflitta.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta proposta dall’imputato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato associativo. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen.: la misura è stata disposta il 12 gennaio 2026, giorno stesso della condanna di primo grado, ma la richiesta risulta presentata il precedente 9 gennaio. Poiché la norma correla l’esame delle esigenze cautelari alla sentenza di condanna, la richiesta anticipata si porrebbe fuori dalla previsione normativa e determinerebbe la nullità assoluta del provvedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi di novità e al ruolo dell’imputato. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della valutazione del pericolo di fuga, desunto dalla mera entità della pena e dalla latitanza di altri coimputati.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte osserva che l’art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. non individua la sentenza di condanna come presupposto della legittimazione del pubblico ministero, bensì come uno dei parametri di valutazione delle esigenze cautelari. Il dato testuale è decisivo: la norma non reca alcuna delimitazione temporale della richiesta e il riferimento letterale alle esigenze cautelari compare sia all’inizio che al termine del comma.

L’intero art. 275 cod. proc. pen., la cui rubrica recita “Criteri di scelta della misura”, non contiene alcun cenno ai requisiti della richiesta del pubblico ministero, ma disciplina dettagliatamente i poteri del giudice nell’emissione delle misure. Sia dal punto di vista testuale che interpretativo, dunque, non è possibile cogliere un obbligo del pubblico ministero di presentare la richiesta dopo la sentenza di condanna. La tesi difensiva secondo cui la richiesta sarebbe tamquam non esset e il giudice avrebbe violato l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. non può essere condivisa: l’eccezione di nullità è infondata.

Sul secondo motivo la Corte esclude la contraddittorietà: il riferimento all’assenza di elementi di novità attiene alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., requisito qui fuori discussione, e non alle esigenze cautelari. Le dichiarazioni dei collaboratori costituiscono oggettivamente un novum: il riconoscimento dell’imputato come soggetto condotto in Lombardia è stato giudicato rivelatore di un ruolo che travalicava quello di semplice autista e uomo di fiducia. Argomento puntuale e non illogico, correttamente valorizzato nel giudizio di pericolosità. Analogamente, la partecipazione a un matrimonio e le intercettazioni ambientali, non contestate in ricorso, sono state ritenute sintomo di un ruolo non marginale.

Sul terzo motivo la Corte ritiene corretto il ragionamento sulla latitanza di un coimputato, valorizzata per dimostrare la capacità del sodalizio di assicurare sostegno ai propri membri in caso di fuga, tenuto conto della partecipazione dell’imputato al reato associativo e della sua contiguità al capo. La considerevole entità della pena inflitta costituisce elemento sopravvenuto e argomento concreto a sostegno del pericolo di fuga.

Infine, l’assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è argomentata attraverso dati incontestati: i precedenti penali, la mancanza di notizie sulla dimora e sull’attività lavorativa, la natura domiciliare dell’esperienza detentiva. Il decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo ad attestare l’interruzione dei legami con l’associazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 291 c.p.p.

Tutte le 173 sentenze sull'art. 291 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *