Notifica avviso deposito al difensore revocato non sana la nullità della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 33830 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza al difensore dell’imputato integra una nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e impedisce la decorrenza dei termini per l’impugnazione in capo al difensore non regolarmente avvisato. Tale nullità si propaga agli atti successivi, quali il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa all’esito di quel giudizio. Essa può essere sanata dalla impugnazione personale dell’imputato o di altro difensore ritualmente nominato, ma non dalla impugnazione proposta da un soggetto che, al momento dell’atto, sia privo della qualità di difensore o di domiciliatario, per essere stata la nomina revocata. In tale ipotesi il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di declaratoria di invalidità del titolo, deve accertare il vizio e la sua permanenza, non potendosi ravvisare alcuna sanatoria.

Il Fatto

Una imputata, condannata con sentenza dal Tribunale di Pescara, propone istanza al giudice dell’esecuzione per far accertare l’invalidità del titolo esecutivo e ottenere una nuova decorrenza del termine per impugnare. A fondamento deduce la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza al proprio difensore di fiducia.

Il giudice dell’esecuzione, dato atto dell’omesso avviso, respinge la richiesta sul rilievo che la nullità sarebbe stata sanata dalla tempestiva proposizione dell’appello, curata da un avvocato qualificatosi come difensore. La condannata ricorre per cassazione, censurando sia il riconoscimento della notifica al soggetto errato, sia il ritenuto effetto sanante del gravame.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che, prima della sentenza, la condannata aveva depositato in cancelleria la nomina di un nuovo difensore di fiducia, revocando ogni precedente nomina ed eleggendo domicilio presso lo studio del nuovo difensore. Ciononostante, l’avviso di deposito della sentenza fu inviato a mezzo p.e.c. a un avvocato che non era più né difensore né domiciliatario, il quale propose poi l’appello.

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 15498 del 2020, secondo cui chi, condannato in assenza, intenda far valere nullità assolute ed insanabili del procedimento di cognizione non può adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., dovendo piuttosto proporre rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.

Le stesse Sezioni Unite, però, ammettono un residuo spazio dell’incidente di esecuzione, a tutela della non esecutorietà del titolo, quando si deducano vizi di omessa o illegittima notificazione dell’avviso di deposito della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., che è precisamente il caso in esame. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità, che distingue l’ambito dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., ormai circoscritto al solo decreto penale di condanna.

Nel merito, l’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito determina una nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguente non decorrenza dei termini per impugnare e la nullità derivata degli atti successivi, come il decreto di citazione in appello o la sentenza di secondo grado. Tale vizio può essere sanato dall’impugnazione personale dell’imputato o di un codifensore, non certo dall’atto di un soggetto privo della qualità di difensore.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi errato nel ravvisare una sanatoria nell’appello proposto da chi non era più difensore. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Pescara, per nuovo esame dell’istanza alla luce dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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