Restituzione in termini per appello non consente impugnare sentenza primo grado (Cass. pen. Sez. IV n. 33965 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre impugnazione è circoscritta all’oggetto della richiesta accolta e non si estende a gradi di giudizio diversi da quello indicato. È pertanto inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado quando la restituzione sia stata concessa esclusivamente per impugnare la sentenza di appello. Il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen., anche nella lettura costituzionalmente orientata, non amplia l’oggetto del provvedimento di remissione in termini. Il principio di conversione dell’impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. opera solo quando l’impugnazione sia proposta davanti a un giudice incompetente, non quando difetti la legittimazione a impugnare il provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in contumacia dal Tribunale con sentenza del 19 luglio 2011, aveva visto la propria posizione parzialmente riformata in punto pena dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 14 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 25 aprile 2015. Dopo la notifica, in data 9 luglio 2024, del provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica, l’imputato aveva chiesto ed ottenuto dalla Corte di appello, con ordinanza del 15 ottobre 2024, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado.

Successivamente il ricorrente propose appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 24 marzo 2025, dichiarò inammissibile l’impugnazione, rilevando che la restituzione in termini era stata accordata solo per impugnare la sentenza di appello. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. che ha riconosciuto al contumace inconsapevole il diritto di proporre appello anche in presenza di una precedente impugnazione del difensore, nonché le garanzie convenzionali sul diritto dell’imputato di essere presente nel processo.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Il Collegio ha osservato come il ricorrente stesso abbia riconosciuto che la Corte di appello, con l’ordinanza del 15 ottobre 2024, lo aveva restituito nel termine per impugnare la sola sentenza di secondo grado, e non già quella di primo grado. La declaratoria di inammissibilità dell’appello risulta, dunque, coerente con l’oggetto della restituzione in termini, coincidente con la richiesta avanzata.

Quanto al tema della possibilità per l’imputato contumace di impugnare la sentenza nonostante l’avvenuta impugnazione del difensore, la Corte lo ha giudicato inconferente: la Corte di appello si è limitata a rilevare che, rispetto alla sentenza di primo grado, la restituzione nel termine non era stata né richiesta né accordata.

Per la stessa ragione è stato giudicato inconferente il richiamo alla conversione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tale principio, ha chiarito la Corte, si applica quando l’impugnazione sia proposta per errore davanti a un giudice incompetente, e non già quando sia stato impugnato un provvedimento in carenza di legittimazione ad impugnare.

Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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