Revoca indulto e giudicato nei reati in continuazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 12245 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indulto, per i reati unificati dal vincolo della continuazione, l’accertamento della pena rilevante per la revoca del beneficio deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascun reato e non a quella complessiva. Ove la sentenza di condanna non abbia specificato il quantum degli aumenti per i reati satellite, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato e individuare la pena concretamente irrogata per ciascuno di essi, applicando la riduzione per il rito, quale presupposto logico della decisione demandatagli dal giudice di legittimità all’esito dell’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Bari aveva revocato il beneficio dell’indulto concesso al condannato per due pene, in quanto, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, aveva commesso un delitto non colposo per il quale era stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni.
A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva censurato la revoca per non aver accertato il superamento della soglia legale in relazione ai singoli reati, la Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva nuovamente disposto la revoca dell’indulto. Il giudice del rinvio aveva provveduto autonomamente a quantificare la pena per ciascuno dei reati satellite unificati dalla continuazione, ritenendo che per uno di essi fosse stata irrogata una pena di quattro anni di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di violazione del principio ne procedat iudex ex officio e del principio della domanda. Il giudice dell’esecuzione, investito dal giudizio di rinvio, era stato chiamato a verificare se la pena inflitta per almeno uno dei reati commessi nel periodo rilevante fosse pari o superiore a due anni di reclusione. Tale accertamento, conformemente al principio per cui si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascun reato e non a quella complessiva, costituiva la premessa logica della decisione demandatagli dalla pronuncia rescindente.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato. La determinazione della pena per i singoli aumenti relativi ai reati satellite non integra quindi un intervento ultra petita, ma costituisce l’adempimento del compito demandato dal giudice di legittimità. La pronuncia rescindente, una volta adottata, non consente di proporre questioni che sarebbero state pregiudiziali sul piano logico alla statuizione di annullamento.
Quanto alla doglianza relativa alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la Corte l’ha ritenuta infondata, rilevando che le parti erano consapevoli dell’oggetto del giudizio di rinvio e avevano avuto la possibilità di interloquire sulla determinazione degli aumenti di pena nella discussione finale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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