Inammissibile il ricorso se si omettono gli adempimenti dell’art. 581 c.p.p. (Cass. pen. Sez. VII n. 8687 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, nel richiedere che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al difensore. Esse non collidono né con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con ricorso per cassazione per violazione di legge. La questione è inoltre irrilevante, stante l’inammissibilità del ricorso a prescindere dal rispetto dei requisiti formali.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17.05.2024, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 14.08.2023 per il reato di tentato furto pluriaggravato. Il ricorso si articola in tre motivi: la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e quater, cod. proc. pen.; la doglianza per il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità; la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. Il ricorrente deposita inoltre una memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina distintamente i tre motivi, tutti dichiarati inammissibili. Quanto al primo, i giudici di legittimità riprendono il principio già affermato dalla stessa Corte regolatrice: le prescrizioni introdotte dalla riforma Cartabia non comprimono il diritto di impugnazione personale dell’imputato, ma disciplinano solo le modalità di esercizio della facoltà concorrente e accessoria del difensore. Il potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato resta pertanto integro.

La Corte aggiunge che la questione è irrilevante, poiché il ricorso è inammissibile a prescindere dal rispetto dei requisiti formali contestati. Richiama, da ultimo, il precedente Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900, che conforta la soluzione adottata.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste difensive. Il ricorrente non indica gli elementi concreti da cui desumere la sussistenza dello stato di necessità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, formulato con asserzioni generiche e riproduttivo di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha specificato che il furto perpetrato non può considerarsi di poco valore. La Corte si richiama espressamente a pagina 3 della sentenza impugnata.

Quanto alla memoria difensiva depositata dall’imputato, la Corte la dichiara inammissibile perché depositata tardivamente e, comunque, reiterativa del ricorso. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *