Affidamento in prova: la prognosi negativa non si fonda sui soli precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 33973 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato in espiazione e i precedenti penali non assumono, di per sé soli, rilievo decisivo in senso negativo ai fini della concessione della misura. Essi costituiscono soltanto il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato, che non può prescindere dalla condotta successivamente tenuta e dai comportamenti attuali, essenziali per ponderare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e il pericolo di recidiva. Il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi nelle relazioni degli organi preposti all’osservazione, essendo tenuto soltanto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato. Una prognosi negativa che valorizzi le risultanze negative dell’osservazione è, pertanto, immune da vizi.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze del condannato volte alla detenzione domiciliare — essendo la pena da espiare superiore ai due anni — e alla semilibertà, non risultando espiata metà della pena, rigettando quella finalizzata all’affidamento in prova al servizio sociale. A fondamento del rigetto il Tribunale aveva posto i numerosi e gravi precedenti e le pendenze penali del condannato, anche recenti, unitamente all’esito negativo dell’osservazione della personalità in regime penitenziario.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il Tribunale deciso basandosi esclusivamente sulla biografia criminale e omettendo di considerare la regolarità della condotta serbata in carcere; con il secondo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito la funzione dell’affidamento in prova, che l’ordinamento prevede per i condannati verso i quali, alla luce dell’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Ha richiamato l’orientamento uniforme della legittimità secondo cui la gravità del reato e i precedenti penali non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, bastando che il processo critico sia almeno avviato.

La Corte ha precisato che la natura e la gravità dei reati, i precedenti e le pendenze costituiscono il punto di partenza dell’analisi, la cui compiuta valutazione non può però prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato. Fra gli indicatori utili ha indicato l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi e l’attaccamento al contesto familiare. Ha inoltre ribadito che il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità contenuti nelle relazioni degli operatori, dovendo considerarne le informazioni e parametrarne la rilevanza alle istanze rieducative.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che non aveva attribuito rilievo decisivo alla biografia criminale ma, muovendo dalla tipologia e gravità del reato, aveva apprezzato le risultanze negative della relazione di sintesi. In essa si dava atto della correttezza formale della condotta, ma si concludeva in senso contrario alla concedibilità della misura per la complessità del caso, la mancanza di un contesto familiare supportivo e l’assenza di un percorso di riflessione critica. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. è stata già dichiarata non fondata da Corte cost. n. 176/2024, richiamandone i passaggi salienti sulla differente area di fruibilità della detenzione domiciliare sostitutiva e sulla ratio della sua disciplina più elastica. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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