Colpa grave ostativa alla riparazione per connivenza passiva nel reato associativo (Cass. pen. Sez. IV n. 34040 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave che, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., preclude il riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione, può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente. Ciò accade, alternativamente, quando l’atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire gravi danni alle persone o alle cose; quando si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedirne la consumazione o la prosecuzione in ragione della sua posizione di garanzia; quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell’attività illecita. Nei reati associativi è ostativa alla riparazione la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, mantenendo con gli appartenenti frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare subita dal 25.05.2016 al 09.07.2019 nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziata di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante dell’art. 7 legge n. 203/1991, nonché di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il procedimento si era concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto.
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 12.12.2024, aveva rigettato l’istanza, ravvisando nella condotta extraprocessuale della richiedente una colpa grave ostativa. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, e sostenendo che la propria condotta fosse del tutto sganciata sul piano eziologico dalla determinazione cautelare e priva dell’elemento soggettivo della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che esso non supera il vaglio di ammissibilità perché trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale. Il ricorrente, in particolare, non ha preso in esame i capi o i punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen., né ha illustrato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle censure.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il percorso argomentativo del giudice territoriale. Questi, dopo aver precisato il periodo di detenzione per il quale non sussisteva altro titolo contemporaneo, ha valorizzato alcuni passi della sentenza assolutoria: da un lato il materiale probatorio era stato ritenuto scarso, equivoco e contraddittorio in relazione alla prova di una stabile operatività della ricorrente nel contesto associativo; dall’altro risultava indiscussa la sua presenza nell’abitazione di una persona poi uccisa in un agguato di camorra, nonché l’oggetto della conversazione intercettata, relativa allo spaccio di stupefacenti.
Su tali basi, il giudice dell’appello ha ritenuto acquisito che la ricorrente avesse rapporti di frequentazione ambigua con soggetti pacificamente interni al contesto associativo e che la condotta di esazione del ricavato della vendita di droga, posta in essere in esecuzione di un incarico ricevuto da persona intranea al sodalizio, integrasse una condotta fortemente colposa. La ricorrente, inoltre, conosceva perfettamente soggetti e dinamiche, sì che la sua condotta poteva qualificarsi in termini di connivenza.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la colpa grave ostativa all’indennizzo può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, non punibile penalmente, quando rafforzi oggettivamente la volontà criminosa dell’agente o tolleri la consumazione del reato (Sez. IV n. 4113 del 2021, Sez. III n. 22060 del 2019, Sez. IV n. 15745 del 2015). È stata inoltre richiamata la Sez. IV n. 574 del 2025, che ha ritenuto ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia mantenuto frequentazioni ambigue con gli appartenenti al sodalizio.
Il ricorso, pertanto, si è risolto in una inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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