Nullità assoluta per anticipazione dell’udienza camerale in assenza del difensore (Cass. pen. Sez. 1 n. 8159 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando viene dedotto un vizio di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione contestata e può prescindere dall’apparato motivazionale del giudice di merito. Integra la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza camerale rispetto all’ora fissata nel decreto di comparizione, con celebrazione in assenza del difensore di fiducia e nomina di un difensore d’ufficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, aveva rigettato la richiesta del condannato volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati già giudicati con distinte sentenze di merito, relative a condotte in materia di bancarotta e reati fallimentari, commesse in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2015. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità dell’udienza camerale per la partecipazione del difensore e, con il secondo, l’erronea valutazione degli elementi fondanti l’applicazione della continuazione in fase esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui, in presenza di una doglianza di carattere processuale, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione contestata e può prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito, potendo accedere direttamente agli atti del procedimento (Sez. U, n. 42792 del 2001; Sez. 5, n. 19970 del 2019, Rv. 275636 – 01).

Dall’esame dell’incarto processuale è emerso che il decreto di fissazione dell’udienza camerale indicava quale orario di comparizione le ore 12.00, ma il dibattimento era stato aperto alle ore 09.27, in assenza del difensore di fiducia, con conseguente nomina di un difensore d’ufficio. La Corte ha ritenuto pacifica la sussistenza della nullità assoluta prevista dall’art. 179, primo comma, cod. proc. pen., attinente alla partecipazione del difensore al procedimento, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 3849 del 2014, che aveva qualificato come nullità assoluta l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore.

La fondatezza del vizio processuale ha assorbito ogni ulteriore censura relativa al merito della richiesta di continuazione. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Gorizia per un nuovo giudizio, da celebrarsi nel rispetto delle regole sulla partecipazione del difensore. La decisione conferma che l’osservanza dell’orario di udienza costituisce garanzia indefettibile del contraddittorio e del diritto di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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