Recidiva semplice e obbligo di verifica concreta della pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 34032 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva semplice non si applica in forza del mero riscontro formale di precedenti penali per delitto non colposo. Il giudice è tenuto a verificare in concreto, alla stregua dei parametri dell’art. 133 cod. pen., se la reiterazione dell’illecito sia sintomo di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale del reo, esaminando natura, epoca, grado di omogeneità e concreto disvalore dei fatti. Restano estranei a tale valutazione i reati per i quali sia intervenuta estinzione degli effetti penali o che siano stati definiti ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., nonché i fatti non ancora accertati con sentenza irrevocabile e, a fortiori, quelli commessi in epoca successiva ai reati aggravati. Il difetto di questa disamina integra vizio di motivazione e impone l’annullamento sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, riformando parzialmente la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, assolveva il ricorrente dal reato di detenzione illegale di una pistola e rideterminava la pena in anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione oltre multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, qualificata come semplice e non più reiterata e specifica. Il giudizio di pericolosità era stato fondato sulla “storia criminale” dell’imputato.
Il condannato propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 99 cod. pen.: la Corte distrettuale, pur escludendo i precedenti estinti, aveva poi fondato la recidiva sugli stessi precedenti e su un omicidio non ancora definitivamente accertato e commesso dopo i fatti contestati. Con il secondo motivo censura l’inosservanza dell’art. 438 cod. proc. pen. e l’illegittimità della pena, calcolata senza la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Sezione I accoglie entrambi i motivi. Ribadisce che la recidiva rileva quale elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice deve quindi esaminare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto rilevante quale fattore criminogeno.
Il parametro è quello indicato dalla Corte cost., sentenza n. 192 del 2007: occorre accertare se il nuovo episodio sia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e ai parametri dell’art. 133 cod. pen., sul piano della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità. Non basta il mero e indifferenziato riscontro formale dei precedenti; rilevano la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, l’offensività, la distanza temporale, l’omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta.
La Corte richiama le Sezioni Unite Calibè e la Sez. III n. 33299 del 16.11.2016, Del Chicca, secondo cui il giudice deve accertare in quale misura la pregressa condotta abbia influito come fattore criminogeno. Conferma inoltre che non si può tener conto delle condanne a pene estinte o definite ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. né di quelle per esito positivo dell’affidamento in prova (Sez. II n. 994 del 25.11.2021, Raccuia; Sez. III n. 39550 del 04.07.2017, Mauri).
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha attribuito rilievo a un reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile e commesso in epoca successiva ai fatti aggravati. Non ha verificato il rapporto tra i reati giudicati e l’unica condanna utile, peraltro sanzionata con la sola pena pecuniaria in ragione della limitata offensività, concentrandosi sulla natura non occasionale della violazione desunta dalle condanne a pene estinte. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha operato la riduzione correlata all’assoluzione su una pena erroneamente calcolata dal giudice di primo grado, omettendo la diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su entrambi i punti.
Nota della Redazione
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