Revoca dell’ordine di demolizione e prova della notifica dell’ingiunzione (Cass. pen. Sez. III n. 20743 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva deve risultare dalla prescritta relazione dell’ufficiale giudiziario, che costituisce atto pubblico fidefacente e non ammette equipollenti. Non possono pertanto sopperire alla relata smarrita né la denuncia di smarrimento della stessa, né le annotazioni contenute nel registro delle notifiche, che restano adempimenti formali di registrazione dell’attività compiuta. Ne consegue che, in difetto di prova del perfezionamento della notifica, non può ritenersi maturata l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione può revocare l’ordine di demolizione quando sia intervenuto un successivo permesso di costruire in sanatoria.

Il Fatto

Il pubblico ministero ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, in data 5 febbraio 2026, aveva accolto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione impartito con una sentenza di condanna del 4 febbraio 2005. La revoca era stata motivata dal sopravvenuto rilascio di una concessione in sanatoria in relazione all’abuso edilizio per cui l’ordine era stato emesso.

Il ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rigettare l’istanza: poiché l’ordine di demolizione n. 33 del 2003 doveva ritenersi notificato, era decorso il termine di novanta giorni senza ottemperanza, con conseguente acquisizione ope legis del bene al patrimonio comunale e perdita di ogni potere dispositivo in capo ai privati. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale del perfezionamento della notifica dell’ordine di demolizione n. 33/03 alla destinataria, quale presupposto dell’effetto ablatorio automatico previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente sosteneva che la notifica dovesse ritenersi provata dal combinato disposto della denuncia di smarrimento della relata, sottoscritta nel settembre 2025 dal responsabile dell’area tecnica comunale, e delle risultanze del registro notifiche dell’anno 2003.

Il ragionamento della Corte muove dal rilievo che risulta incontestato tra le parti lo smarrimento della relata. Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, sia penale (Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011, Chiarolini) sia civile (Cass. Sez. 6, n. 16451 del 04/07/2017), secondo cui l’attività di notificazione trova indicazione e riscontro unicamente nella prescritta relazione dell’ufficiale giudiziario, qualificata come atto pubblico fidefacente che non tollera equipollenti. Le risultanze della relata non possono essere integrate da successive dichiarazioni dello stesso notificatore, e le annotazioni sul registro delle notifiche costituiscono soltanto adempimenti formali di registrazione.

La Corte sottolinea che il rigore probatorio richiesto è proporzionato alla particolare rilevanza degli effetti conseguenti alla notifica dell’ingiunzione a demolire: l’ingiustificata inottemperanza all’ordine entro novanta giorni determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. Sul punto sono richiamate Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, Notarstefano; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Gotti.

Il Collegio richiama altresì la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., n. 16 dell’11/10/2023), secondo cui l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni.

Su queste basi la Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso: correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non provata la notifica dell’ordine n. 33/03 e, valutato il successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rispetto alla cui eventuale illegittimità il ricorrente nulla deduce, ha proceduto alla revoca dell’ordine di demolizione n. 4 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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