Aggravante dell’effrazione nel furto in abitazione comunicabile ai concorrenti (Cass. pen. Sez. IV n. 34068 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della violenza sulle cose è di natura oggettiva e, in applicazione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., si comunica agli altri partecipi del reato anche se sconosciuta o ignorata per colpa. Ne consegue che, nel furto in abitazione, l’identificazione dell’autore materiale dell’effrazione è priva di rilievo ai fini dell’attribuzione dell’aggravante a chi abbia agito con piena consapevolezza dell’avvenuta introduzione nell’appartamento. La censura in cassazione sulla congruità della pena è inammissibile quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, in primo grado, del reato di furto in abitazione di monili e di un telefono cellulare, realizzato introducendosi nell’appartamento dopo aver forzato una finestra. Il Tribunale di Ivrea aveva applicato la pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 1040 di multa.
La Corte d’appello di Torino ha confermato integralmente la decisione, respingendo la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe prova certa dell’effrazione, essendo stata rilevata un’impronta di scarpa ipoteticamente non compatibile con la misura della donna. I giudici di merito hanno valorizzato l’impronta del dito anulare riconducibile all’imputata e la sua incontestata presenza nei luoghi. Propone ricorso per cassazione la condannata, con due motivi di vizio di motivazione, rispettivamente sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Sul primo motivo, la Corte osserva che la sentenza territoriale ha motivato in modo conforme a logica la sussistenza dei fatti che sostengono l’aggravante dell’effrazione in appartamento. Il motivo tenta di scardinare il doppio giudizio sui fatti rilevanti reiterando la tesi già soddisfacentemente disattesa, con mere ipotesi.
La Corte richiama il principio per cui la circostanza aggravante della violenza sulle cose è oggettiva. In applicazione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., essa si comunica agli altri partecipi del reato anche se sconosciuta o ignorata per colpa, secondo il precedente Sez. V n. 16937 del 6 aprile 2011. La presenza dell’imputata all’interno dell’appartamento dimostra la sua consapevolezza dell’avvenuta effrazione.
La sentenza ha inoltre ritenuto che la presenza di altre impronte, oltre quella dell’imputata, si spiegasse con la probabile commissione del delitto in concorso con altri. Per tali ragioni l’identificazione dell’autore materiale dell’effrazione è priva di rilievo ai fini dell’attribuzione dell’aggravante. Il breve periodo di assenza della vittima dall’abitazione, pari a tre ore e mezzo, avvalora la ricostruzione.
Quanto al secondo motivo, la doglianza è manifestamente infondata. Nel valutare la gravità della condotta, la sentenza impugnata ha messo in risalto che l’oggetto del furto non è consistito in monili di poco valore, ma in un anello di valore e una collana di perle. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l’insegnamento di Sez. V n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014.
Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., per la rilevante colpa nella proposizione del ricorso, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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