Crediti verso il proposto e necessaria procura speciale ex art. 122 cod. (Cass. pen. Sez. II n. 12029 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dei diritti connessi a una situazione creditoria di natura civilistica vantata nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale deve intervenire, per legge, per il tramite di un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. La procura speciale ex artt. 76 e 122 cod. proc. pen. attribuisce al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridiche soggettive del rappresentato e ha effetti sostanziali; essa si distingue dalla procura ad litem ex art. 100 cod. proc. pen., che conferisce la sola rappresentanza tecnica in giudizio. Il presupposto della prededucibilità del credito è delineato dall’art. 56 d.lgs. n. 159/2011, che esige una formale dichiarazione di subentro con assunzione di tutti gli obblighi, ovvero la risoluzione del contratto, nei termini e nelle forme di legge. Non è invocabile il giudicato derivante dalla procedura di convalida di sfratto quando il procedimento monitorio sia stato dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al GIP del Tribunale di Palermo il pagamento, in proprio favore, di una somma pari ai canoni di locazione scaduti e non corrisposti dall’amministrazione giudiziaria di un complesso aziendale sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale. Il GIP aveva dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo il credito insuscettibile di liquidazione in prededuzione. Aveva rilevato, in particolare, che l’amministratore giudiziario non aveva chiesto l’autorizzazione al subentro nel contratto di locazione.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Ha sostenuto che l’amministratore era di fatto subentrato nel rapporto, proseguendo l’attività commerciale sino alla vendita dei materiali e alla restituzione del terreno. Ha inoltre richiamato un accertamento con efficacia di giudicato del Tribunale di Termini Imerese sulla qualità di locatario dell’amministratore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta due profili distinti. Il primo è di natura processuale: chi vanti un credito civilistico verso il soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale deve agire tramite un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto un proprio precedente in tema di istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione dei beni colpiti da misura patrimoniale.
Il collegio ricostruisce la distinzione tra i due atti, pur recanti la stessa denominazione. La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, lo jus postulandi, e ha dimensione prettamente processuale. Quella contemplata dall’art. 122, comma primo, cod. proc. pen. ha invece effetti sostanziali e attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, di stare in giudizio in nome e per conto dell’interessato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 12213 del 2017 e altre pronunce conformi.
Nel caso concreto, la procura allegata al ricorso, per il suo tenore letterale, è quella ex art. 100 cod. proc. pen.: nomina il difensore perché rappresenti e difenda nel giudizio di impugnazione. Non è dunque la procura sostanziale richiesta dalla norma. Già questo profilo sostiene l’inammissibilità.
Il collegio ribadisce poi, in via ulteriore, il presupposto sostanziale della prededucibilità. L’art. 56 d.lgs. n. 159/2011 disciplina il subentro dell’amministratore giudiziario nel contratto in essere con il proposto, richiedendo una formale dichiarazione con assunzione di tutti i relativi obblighi, oppure la risoluzione del contratto, nei termini e nelle forme di legge ed entro il termine previsto. Solo in tal caso il credito derivante dal contratto è esentato dalla procedura di verifica dei crediti dei terzi.
La Corte esclude, infine, che il ricorrente possa invocare il giudicato della procedura di convalida di sfratto. La sentenza del Tribunale di Termini Imerese, prodotta dalla difesa, ha dichiarato inammissibile il procedimento monitorio azionato dal ricorrente per il recupero dei canoni. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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