Notifica avviso conclusione indagini al difensore e regressione non abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 34069 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ritenendola eseguita al difensore invece che presso il domicilio eletto, e disponga la regressione del procedimento alla fase delle indagini, non è affetta da abnormità e non è ricorribile per cassazione. L’elenco degli atti che devono essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 157 ter cod. proc. pen., ha carattere tassativo: l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non vi rientra e può essere notificato al difensore secondo lo statuto ordinario dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. Il provvedimento che dispone la regressione costituisce espressione di un potere riconosciuto al giudice e non determina una stasi irrimediabile del procedimento, poiché la notificazione può essere rinnovata.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, procedendo a carico dell’imputato, ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita al difensore nonostante l’indagato avesse effettuato elezione di domicilio. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio, non effettuata al domicilio eletto, e ha restituito gli atti al pubblico ministero.

Il ricorrente deduce l’abnormità dell’ordinanza, che a suo avviso produce uno stallo del processo. Sostiene che l’indagato, in occasione di una perquisizione, aveva ricevuto gli avvertimenti dell’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., con consegna dell’informazione di garanzia e del diritto di difesa; l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. sarebbe stato quindi legittimamente notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157 bis cod. proc. pen., mentre il decreto di citazione sarebbe stato notificato presso il domicilio dichiarato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla tassatività dell’elenco degli atti che, ai sensi dell’art. 157 ter cod. proc. pen., devono essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari non rientra in tale elenco e segue quindi lo statuto ordinario delle notificazioni dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., che consente la consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.

Su questa base la Corte rileva che il giudice del dibattimento ha erroneamente dichiarato la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di atto notificabile al difensore domiciliatario. Il punto centrale diviene però la verifica della ricorribilità dell’ordinanza, cioè se la correlata regressione del procedimento alla fase delle indagini configuri un atto abnorme.

La Corte ricostruisce la categoria dell’abnormità come patologia priva di riconoscimento testuale, elaborata da dottrina e giurisprudenza per rimediare agli effetti pregiudizievoli di provvedimenti non impugnabili ma difformi dal sistema processuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 26.03.2009 (Toni), precisa che se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento si ha un regresso “consentito”, anche se i presupposti sono stati ritenuti erroneamente sussistenti: il cattivo esercizio del potere produce un atto illegittimo, non abnorme.

Il provvedimento abnorme è dunque quello non inquadrabile nel sistema, che non esprime i poteri del giudice o ne viola radicalmente le norme, alterando la sequenza procedimentale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20569 del 18.01.2018 (Ksouri), che hanno delimitato con rigore l’area dell’abnormità, escludendola per atti soltanto nulli o non condivisi, e le Sezioni Unite n. 33 del 22.11.2000 (Boniotti), che hanno ammonito a non eludere il regime di tassatività delle impugnazioni ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso concreto la Corte esclude che il provvedimento sia avulso dal sistema: esso costituisce espressione di un potere del giudice del dibattimento, in linea con Sez. II n. 10640 del 30.01.2020 (Portincasa) e Sez. II n. 37601 del 06.06.2019 (Battaglia). Inoltre la regressione illegittima può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione, che non deve necessariamente avvenire con le stesse modalità dichiarate erroneamente illegittime. Il ricorso del pubblico ministero è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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