Competenza esecutiva sulla confisca di prevenzione al giudice di primo grado (Cass. pen. Sez. I n. 34137 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere sull’incidente di esecuzione è inapplicabile la disciplina dell’art. 665 cod. proc. pen., per la clausola di riserva espressa nel suo primo comma e per l’incompatibilità dei criteri di cui al secondo comma. La competenza a provvedere su un’istanza relativa alla confisca di prevenzione disposta con provvedimento divenuto definitivo spetta al tribunale di primo grado che ha emesso il decreto applicativo della misura, ancorché tale decreto sia stato parzialmente modificato dal giudice di appello. Il rinvio dell’art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle previsioni dell’art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; negli altri casi, salvo le singole disposizioni che prevedono espressamente la competenza della corte d’appello, la competenza esecutiva spetta al tribunale che ha emesso la misura.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da un procedimento di prevenzione nel quale il Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, aveva disposto la confisca di alcuni beni. Il provvedimento veniva impugnato e la Corte d’appello di Torino, con decisione divenuta irrevocabile, lo riformava parzialmente, revocando la confisca in relazione ad alcuni beni.

In sede di esecuzione, l’ufficio incaricato della gestione dei beni segnalava alcune problematiche. Investito di tali questioni, il Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, declinava la propria competenza con ordinanza, rilevando che il decreto di confisca era stato modificato in secondo grado. La Corte d’appello di Torino, cui gli atti erano stati trasmessi, riteneva invece che, essendo divenuto definitivo il provvedimento, la competenza spettasse al giudice dell’esecuzione, da individuarsi nello stesso Tribunale che aveva applicato la misura. Da qui il conflitto di competenza, rimesso alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che nel caso di specie sussiste un conflitto negativo di competenza, poiché due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi in sede esecutiva. La situazione rientra nello schema previsto dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Corte dalle norme successive. Il conflitto è pertanto ammissibile in rito e va risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

Il fulcro della decisione è il principio di diritto consolidato secondo cui, in tema di misure di prevenzione, la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione non segue l’art. 665 cod. proc. pen. La Corte richiama la Sez. I n. 3140 del 10/01/2011, che già sotto la disciplina previgente aveva affermato che la competenza spetta al giudice di primo grado che ha emesso il decreto applicativo della misura, anche quando il provvedimento sia stato modificato dal giudice di appello. Viene inoltre richiamata la Sez. I n. 570 del 20 ottobre 2010, secondo cui il sistema dell’esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità che non consente il ricorso all’art. 665 cod. proc. pen.

La Corte esamina poi la disciplina sopravvenuta. Il rinvio dell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 alle previsioni dell’art. 666 cod. proc. pen. concerne solo la fase della cognizione e non quella esecutiva. Ne deriva che, fatta eccezione per le singole disposizioni che prevedono espressamente la competenza della corte d’appello, negli altri casi la competenza esecutiva spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado, come affermato dalla Sez. I n. 40765 del 13/06/2018.

Applicando tale principio, la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, al quale dispone la trasmissione degli atti. La decisione conferma la lettura restrittiva dell’art. 665 cod. proc. pen. e la specialità del sistema esecutivo delle misure di prevenzione patrimoniali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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