Competenza del P.M. promotore sulla misura alternativa sospesa (Cass. pen. Sez. I n. 34136 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sulla misura alternativa dell’affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta la sospensione dell’esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 677 cod. proc. pen. In applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che la situazione esecutiva può subire in virtù di successivi provvedimenti, ivi compreso il cumulo di pene concorrenti con contestuale sospensione ad opera di altro ufficio requirente. La regola risponde all’esigenza di garantire celerità del procedimento e collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione, evitando il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza territoriale su un’istanza di misura alternativa proposta dopo che la prima sentenza di condanna era divenuta definitiva ed era stato emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. Riteneva competente il Tribunale di sorveglianza di Taranto, in base al luogo di residenza del condannato.
Successivamente, il pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale sospensione, essendo passata in giudicato la seconda sentenza di condanna. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto sollevava allora conflitto negativo di competenza, assumendo che la competenza si era radicata nel luogo dell’ufficio del pubblico ministero che per primo aveva emesso l’ordine di esecuzione, a prescindere dai provvedimenti successivi. Il conflitto è stato rimesso a questa Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, poiché due Tribunali di sorveglianza ricusano contemporaneamente di pronunciarsi sulla medesima istanza, integrando la situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. Il conflitto è dichiarato ammissibile in rito.
Sul merito, il Collegio richiama il principio di diritto consolidato secondo cui la competenza in materia di affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta la sospensione, spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., quale norma speciale rispetto all’art. 677 cod. proc. pen. A sostegno vengono citate Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014 e, in senso conforme, le più recenti Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018 e Sez. 1, n. 36658 del 1/04/2019.
La Corte valorizza il principio della perpetuatio jurisdictionis: una volta radicatasi la competenza con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta della misura alternativa, essa rimane insensibile agli eventuali mutamenti successivi. Né incide il fatto che altro ufficio requirente abbia in seguito emesso un provvedimento di cumulo con contestuale sospensione.
La ratio della disciplina è individuata nell’esigenza di garantire la celerità del procedimento di sorveglianza e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione, evitando il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi in relazione al sempre possibile aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato.
Su queste basi la Corte accoglie l’impostazione del giudice remittente e dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo ufficio.
Nota della Redazione
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