Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e mera reiterazione delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 34139 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il vizio di aspecificità ricorre anche quando il ricorrente non si confronti con un profilo autonomo della motivazione, non censurato da alcun argomento di impugnazione. Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice dalla persona che assumerà la veste di indagato hanno natura di confessione stragiudiziale, sono utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 novembre 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per concorso nel delitto di frode assicurativa di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale risposto alla questione sull’inaffidabilità dello strumento elettronico “black box” mai verificato prima e dopo il sinistro, e la violazione dell’art. 110 cod. pen., per avere la Corte confermato la responsabilità anche del padre della conducente, senza sue dichiarazioni convergenti con quelle della figlia.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha rilevato che le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione adeguata. Il Collegio ha richiamato l’orientamento pacifico secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ripetizione di quelli dedotti in appello, considerandoli non specifici ma solo apparenti e privi della funzione di critica argomentata.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che esso non si confronta con la motivazione di merito, che da un lato aveva ricordato come la scatola nera fosse stata verificata dopo il sinistro nella sua efficacia, dall’altro aveva valorizzato il narrato stragiudiziale del soggetto che aveva denunciato il sinistro in qualità di investito, autore di piena confessione stragiudiziale all’investigatore incaricato dalla compagnia, elemento non attinto da alcuna censura. Le dichiarazioni rese all’investigatore privato dalla persona che assumerà la veste di indagato hanno natura di confessione stragiudiziale, sono utilizzabili e valutabili secondo le regole del mezzo di prova.

Il secondo motivo ha seguito la medesima sorte per assoluto deficit di specificità. La Corte di merito aveva argomentato la responsabilità in concorso valorizzando non solo la presenza connivente alle dichiarazioni della figlia, ma anche le precedenti dichiarazioni spontanee rese autonomamente dal padre sulla medesima vicenda: profilo della motivazione non censurato da alcun argomento di impugnazione, con conseguente aspecificità del motivo.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata resa in forma semplificata per l’applicazione di principi consolidati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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