Correzione dell’errore materiale sul nome del ricorrente nel frontespizio (Cass. pen. Sez. III n. 34078 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale disciplinata dall’art. 130 cod. proc. pen. può investire anche il frontespizio della sentenza, quando l’indicazione del nome del ricorrente risulti difforme da quella corretta. L’errore sull’identità anagrafica della parte non incide sulla sostanza della decisione né sulla sua validità: la sentenza resta valida e il rimedio è quello della correzione, disposta con ordinanza in camera di consiglio. Il giudice dell’esecuzione provvede d’ufficio, su segnalazione della cancelleria, ad eliminare l’inesattezza materiale, senza che ciò comporti alcuna modifica del dispositivo o della motivazione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una sentenza della Sez. III penale della Corte di cassazione, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente. Nel frontespizio di quel provvedimento il nome di battesimo dell’istante era stato indicato in modo erroneo.

La cancelleria ha segnalato alla Corte la necessità di procedere alla correzione dell’errore materiale. Il giudice è stato quindi investito della sola questione relativa all’esattezza del dato anagrafico riportato nel frontespizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il percorso in termini essenziali. La sentenza richiamata dalla cancelleria era stata emessa nel dicembre 2024 e aveva rigettato il ricorso dell’istante. Nel frontespizio di quel provvedimento compariva, come nome di battesimo del ricorrente, un nome diverso da quello corretto.

La Corte ha qualificato il vizio come errore materiale, riconducibile alla disciplina dell’art. 130 cod. proc. pen. L’inesattezza investe un elemento identificativo della parte, non già il contenuto decisorio. Non vi è, dunque, alcuna incidenza sul dispositivo né sulla motivazione della sentenza.

Su questa base il Collegio ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento. Il rimedio è stato individuato nella correzione del solo frontespizio, con espressa indicazione della formula da sostituire e di quella corretta.

Il dispositivo ordina pertanto la correzione nel senso che, ove risulti scritto il nome errato, debba leggersi quello esatto. La cancelleria è stata incaricata delle annotazioni sugli originali, secondo la funzione tipica dell’art. 130 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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