Bancarotta documentale specifica: dolo specifico incompatibile con ruolo di prestanome (Cass. pen. Sez. V n. 30389 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. configura due fattispecie autonome e alternative: la fraudolenta tenuta delle scritture, a dolo generico, e l’occultamento delle stesse, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Per integrare la cd. bancarotta documentale “specifica” non occorre un effettivo pregiudizio del ceto creditorio, ma la condotta deve essere sostenuta dalla finalità di pregiudicare i creditori o di procurare un ingiusto profitto. Il dolo specifico non può essere desunto dalla sola scomparsa dei libri contabili, che costituisce evento fenomenico dell’elemento oggettivo. Occorrono circostanze di fatto ulteriori, dalla cui valutazione emerga la concreta consapevolezza dell’amministratore formale, non essendo sufficiente il mero dato oggettivo. Il dolo specifico è incompatibile con il dolo generico e con il dolo eventuale.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di diritto di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale “specifica”. La corte di appello aveva confermato la condanna, desumendo la sussistenza del dolo specifico dalla sola circostanza oggettiva del mancato rinvenimento delle scritture contabili e dal ruolo di mero prestanome dell’imputato, che aveva delegato di fatto la gestione a un terzo.
Avverso la sentenza territoriale il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo di entrambi i reati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra le due fattispecie alternative riconducibili all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall.: la fraudolenta tenuta delle scritture, che integra un’ipotesi a dolo generico, e l’occultamento delle stesse, che richiede il dolo specifico di pregiudizio ai creditori. Quest’ultima forma, cd. bancarotta documentale “specifica”, non postula un effettivo pregiudizio del ceto creditorio, ma solo che la condotta sia sorretta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il passaggio centrale riguarda la prova del dolo specifico. Gli elementi dai quali desumerlo non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la loro irregolare tenuta, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici dell’elemento oggettivo. Devono consistere in circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio di quegli eventi alla luce della finalità di pregiudizio o di profitto. Assume rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende economiche dell’impresa.
La corte territoriale, pur avendo correttamente accertato la mancata consegna e il mancato rinvenimento delle scritture contabili, ha dedotto la configurabilità del dolo specifico dal solo dato oggettivo della loro mancanza, senza svolgere alcuna ulteriore effettiva indagine. Essa ha inoltre esteso all’amministratore formale una motivazione erroneamente onnicomprensiva, valida indistintamente per ogni forma di bancarotta. Ma una simile conclusione è praticabile solo con riferimento alle fattispecie a dolo generico, non a quella a dolo specifico, incompatibile anche con il dolo eventuale.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell’amministratore che sia stato solo un prestanome nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dall’accettazione della carica, ma esige la dimostrazione non astratta e presunta, bensì effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture. Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata fornita.
Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la Corte conferma invece la responsabilità dell’amministratore di diritto, che risponde per non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente, anche nella forma del dolo eventuale, la generica consapevolezza delle attività distrattive, purché il ruolo di prestanome non si traduca in una mera posizione formale, ma si accompagni al mancato esercizio dei poteri-doveri di gestione e controllo.
La sentenza viene pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello, limitatamente al reato di bancarotta documentale, per colmare le lacune motivazionali; nel resto il ricorso è rigettato e le doglianze sulle attenuanti generiche restano assorbite.
Nota della Redazione
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