Continuazione in executivis: riesame dei fatti precluso in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26853 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in executivis, il giudice dell’esecuzione che risolva la questione con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive esprime argomenti di fatto integralmente logici. La loro ridiscussione è radicalmente preclusa in sede di legittimità. La critica difensiva che contesti il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione per la medesima collocazione spaziale e temporale dei fatti, l’omogeneità delle violazioni e delle vittime e la sistematicità delle condotte è interamente versata in fatto. Essa si sostanzia in una richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione, operazione incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Ne deriva la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con due distinte sentenze emesse dal medesimo Tribunale. La prima, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa per i delitti di cui agli artt. 605 e 628 cod. pen. La seconda aveva pronunciato condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per il delitto tentato di cui agli artt. 56 e 528 cod. pen. Di qui la richiesta di riconoscere il vincolo esecutivo tra le condanne.
Il Tribunale, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disatteso l’istanza. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto motivazionale per illogicità, genericità e contraddittorietà. Il ricorrente lamentava la mancata considerazione della collocazione spaziale e temporale dei fatti, dell’omogeneità delle violazioni e delle vittime e della sistematicità delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato la censura articolata in riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis. Il ricorrente sosteneva che gli elementi rappresentati dalla vicinanza spaziale e temporale dei fatti, dalla omogeneità delle violazioni e delle vittime e dalla sistematicità delle condotte fossero stati inadeguatamente valutati, con conseguente vizio di motivazione.
La Corte ha rilevato che la questione era stata risolta dal giudice dell’esecuzione con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive. In particolare, il giudice ha segnalato che si trattava di condotte poste in essere entro un arco temporale dilatato, tra loro non ricollegabili in alcun modo. La motivazione, secondo la Corte, si fonda su argomenti di fatto del tutto logici.
Da ciò discende che la loro ridiscussione è radicalmente preclusa in sede di legittimità. Il sindacato di cassazione non può tradursi in un nuovo apprezzamento del materiale fattuale già vagliato dal giudice dell’esecuzione.
La Corte ha quindi qualificato la critica difensiva come interamente versata in fatto. La doglianza, al di là della sua formale articolazione in violazione di legge e difetto motivazionale, introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Tale operazione è incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità, che non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 528 c.p. – Pubblicazioni e spettacoli osceni
- Art. 605 c.p. – Sequestro di persona
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso