Il controllo di legittimità esclude l’illogicità manifesta nelle misure reali (Cass. pen. Sez. 3 n. 10797 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi della motivazione talmente radicali da renderla del tutto mancante, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ovvero inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non è invece deducibile la eventuale illogicità manifesta della motivazione, che non integra una violazione di legge ai fini del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Bari aveva disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del profitto del reato di detenzione, trasporto e cessione di ingenti quantitativi di eroina, nella misura di euro 33.000, nei confronti dell’indagato, nell’ambito di un’inchiesta finalizzata a disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti tra Albania e Italia.
Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 27 ottobre 2025, aveva confermato il provvedimento genetico. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata individuazione del profitto del reato e la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. Con motivi aggiunti veniva contestata l’assenza di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come entrambe le censure, pur rubricate come violazione di legge, fossero in realtà dirette a contestare la motivazione dell’ordinanza impugnata. Ha quindi richiamato il principio, costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e Sezioni Unite n. 5876 del 2004, secondo cui il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è circoscritto alla sola violazione di legge.
La nozione di violazione di legge, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ricomprende i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da non consentire di comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice. Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta, non sindacabile in sede di legittimità nell’ambito delle misure cautelari reali.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata contenesse un’accurata motivazione in ordine alla disponibilità di cospicui quantitativi di eroina da parte dell’indagato, desunta anche dalle conversazioni intercettate sulla piattaforma criptata SKY ECC, e alla conseguente individuazione del profitto del reato nella somma di euro 33.000, di cui era stata disposta l’apprensione in via diretta e per equivalente, considerata l’incapacità dell’indagato di giustificare la provenienza dei beni.
Quanto al motivo aggiunto concernente il periculum, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., per estensione dell’inammissibilità dei motivi nuovi, rilevando comunque la presenza di una motivazione sul punto, fondata sulla valutazione della personalità dell’indagato e del concreto rischio di dispersione dei beni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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