Patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi precludono il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 34146 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concordato sulla pena in appello, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di impugnazione, determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende all’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’imputato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte opera in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione, con conseguente effetto sanante rispetto a eventuali vizi di motivazione dei profili coperti dall’accordo.

Il Fatto

L’imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa a seguito di concordato sulla pena in appello. La Corte territoriale, riconosciute con motivazione implicita le circostanze attenuanti generiche, aveva riformato solo quoad poenam la condanna di primo grado nei termini indicati dalle parti.

Il ricorrente deduceva difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte argomentato sul punto oggetto dell’accordo. La questione centrale attiene alla possibilità di proporre ricorso su un motivo che la parte aveva implicitamente rinunciato in funzione del patto sulla pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento dei motivi e indicano la pena, il giudice di appello limita la cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo.

La rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della legalità, producono una preclusione processuale che impedisce di prendere cognizione di quanto non è stato devoluto al giudice, non solo in punto di affermazione di responsabilità.

La Corte ne trae la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo. Il potere dispositivo dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. A sostegno richiama numerosi precedenti, tra cui Sez. 3 n. 19983 del 2020, Sez. 1 n. 944 del 2019 e Sez. 2 n. 22002 del 2019, oltre alla compatibilità costituzionale del rito riconosciuta da Sez. 2 n. 50062 del 2023.

Nel caso concreto, pur essendo vero che la Corte di merito non aveva argomentato sulle attenuanti generiche, la misura della sanzione corrispondeva esattamente a quella concordata, compresa la riduzione per le generiche. La sanzione non presentava profili di illegalità e non era stata prospettata come tale dalla difesa, che aveva dedotto solo un vizio di motivazione per mancanza.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge, con condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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