Rinuncia ai motivi e concordato sulla pena precludono ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 34145 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello e l’accordo sulla pena, intervenuti ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., determinano una preclusione processuale che circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo. Tale effetto preclusivo si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte limita la cognizione del giudice di appello e impedisce di ritenere devolute le questioni non più controverse.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, a seguito di concordato sulla pena e riconosciuta la circostanza attenuante del fatto particolarmente tenue, riformava solo quoad poenam la sentenza di condanna di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo il difetto assoluto di motivazione e l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale non avesse argomentato in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.
La questione sottoposta al giudice di legittimità riguardava l’ammissibilità di un ricorso incentrato su temi che l’imputato aveva rinunciato a coltivare in sede di appello, in funzione dell’accordo raggiunto sulla pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito il meccanismo processuale introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello con rinuncia agli altri, il giudice di secondo grado pronuncia in camera di consiglio e limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo.
Secondo la Corte, la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della legalità della stessa, producono una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è devoluto, non solo in punto di affermazione di responsabilità.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado. Esso spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. 3 n. 19983 del 9/6/2020, Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, Sez. 2 n. 22002 del 10/4/2019 e Sez. 4 n. 53565 del 27/09/2017.
La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, risulta già riconosciuta, tra le più recenti, da Sez. 2 n. 50062 del 16/11/2023. Nel caso concreto erano rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi afferenti alla qualificazione circostanziale e al trattamento sanzionatorio, che aveva però seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata non presentava profili di illegalità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa.
Nota della Redazione
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