Rivelazione di segreti d’ufficio: prova assente impone assoluzione nel merito (Cass. pen. Sez. VI n. 11441 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di appello che sia investito dell’azione civile nel processo penale deve pronunciare assoluzione nel merito, a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l’inesistenza del fatto o la sua non riconducibilità all’imputato. Il parametro della constatazione non si traduce in un accertamento sommario: la presenza della parte civile impone di verificare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti dell’assoluzione. Ove l’unico elemento a carico sia una conversazione intercettata il cui contenuto non contiene la circostanza asseritamente rivelata, manca del tutto il supporto probatorio dell’ipotesi accusatoria e si impone l’annullamento senza rinvio con la più favorevole formula di merito.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato, quale vice dirigente di un ufficio di polizia giudiziaria, per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 cod. pen., per aver riferito a un avvocato informazioni coperte da segreto su un’operazione di polizia. Era stata riconosciuta anche la responsabilità civile verso le parti civili, con rinvio a separato giudizio per la liquidazione del danno.
La Corte di appello, in riforma, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice di appello, a fronte della presenza della parte civile e della condanna di primo grado, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’azione civile ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. e valutare in profondità il compendio probatorio, con particolare riguardo all’offensività della condotta e all’elemento psicologico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal coordinamento tra l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la disciplina dell’azione civile nel processo penale. Richiamando le Sezioni Unite n. 35490 del 2009, ribadisce che, in presenza di una causa estintiva, l’assoluzione nel merito è consentita solo quando le circostanze escludono il fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga alla constatazione e non all’apprezzamento.
Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 36208 del 2024, che hanno contemperato tale orientamento con la presenza della parte civile: il giudice deve verificare i presupposti dell’assoluzione anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie. Su questa base esamina il compendio probatorio valorizzato dalla sentenza impugnata.
La Corte rileva che l’unico elemento a carico è una conversazione intercettata tra l’imputato e l’avvocato, riportata nella sentenza di primo grado cui quella di appello rinvia. Nel dialogo captato l’imputato si limita a riferirsi a un’operazione di polizia già di pubblico dominio.
I giudici di merito avevano sostenuto che l’imputato avesse rivelato un aspetto non divulgato delle indagini, ossia il coinvolgimento di un determinato gruppo criminale. La Corte osserva che né la sentenza di primo grado né quella di appello indicano da quali elementi sia tratta questa deduzione, del tutto assente nel dialogo captato. Manca inoltre ogni spiegazione logica sul senso della presunta rivelazione, indirizzata a un soggetto assolto dal concorso esterno in associazione mafiosa, a sua volta ritenuta insussistente.
Ne deriva, con immediata evidenza, l’assoluta assenza di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata, adottando la più favorevole formula di merito perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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