Patrocinio a spese dello Stato: dolo del falso va provato rigorosamente (Cass. pen. Sez. III n. 34159 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il dolo del delitto di false dichiarazioni di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 non può ritenersi in re ipsa né desumersi dalla sola constatazione dell’esistenza oggettiva della falsità. Il giudice di merito deve procedere a una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo, accertando che l’agente abbia voluto e rappresentato la messa in pericolo della genuinità della dichiarazione. L’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio non esclude l’integrazione dell’elemento oggettivo, ma assume rilievo sul piano soggettivo quale sintomo di una condotta dovuta a difetto di controllo, salva l’emersione di un dolo eventuale da dimostrare compiutamente. Il dolo deve possedere in sé la previsione e la volontà della messa concretamente in pericolo del bene giuridico protetto.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, decidendo dopo la sentenza di annullamento della Sez. IV n. 39606 del 17 settembre 2024, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena irrogata al ricorrente per il reato dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’imputato aveva omesso di dichiarare la proprietà di due unità immobiliari e di cinque terreni, la quota di proprietà della coniuge su due immobili e il reddito di lavoro autonomo percepito dal figlio convivente.
Il beneficio non era stato conseguito e l’aggravante contestata era stata esclusa nel corso del giudizio. Il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, permanendo le criticità già evidenziate nella sentenza rescindente, e l’omesso proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale sul dolo nel delitto in esame. Le Sezioni Unite n. 6591 del 2008 hanno qualificato la fattispecie come reato di pura condotta e di pericolo, consumato a prescindere dall’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio. La sentenza Di Rosa ha ribadito l’impossibilità di configurare il falso inutile. Su questa base si è consolidato l’orientamento per cui il dolo generico deve essere sempre rigorosamente provato e non può risolversi nella sola constatazione della falsità.
La Corte richiama i precedenti Bevilacqua, Bonofiglio, Zappia, Avagliano, Arlotta, Bonelli e Colombo, che hanno progressivamente precisato i limiti dell’accertamento soggettivo. Nella sentenza Pacino le Sezioni Unite hanno chiarito che la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta, se i redditi effettivi non superano il limite di legge, la revoca dell’ammissione. Nella sentenza Giudice si è osservato che il reato dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede il dolo generico, essendo l’ottenimento del beneficio costruito come aggravante.
Nel caso concreto la Corte di appello ha menzionato, ma non correttamente applicato, la massima della sentenza Avagliano. Ha giustificato il dolo sulla base del solo errore nell’indicazione delle proprietà e dello stato di disoccupazione del figlio, senza la rigorosa dimostrazione richiesta. L’accertamento del dolo deve essere ancor più rigoroso quando il reddito effettivo consenta comunque il godimento del beneficio; trattandosi di fatto psichico, va condotto ricorrendo alle massime di esperienza e assumendo rilievo il principio di offensività.
Il dolo, nei delitti di falso e in particolare nell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, deve possedere la previsione e la volontà della messa concretamente in pericolo della genuinità e veridicità della dichiarazione. L’agente deve volere e rappresentarsi la frode dei consociati e la fede pubblica. Tale accertamento, specificamente richiesto dal giudice rescindente, manca nella sentenza impugnata: la Corte pertanto annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Nota della Redazione
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