Rapina impropria, attenuanti generiche e speciale tenuità del danno (Cass. pen. Sez. II n. 34172 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio di valore pressoché irrisorio e richiede una valutazione globale del fatto. Poiché il reato è plurioffensivo, occorre considerare non solo l’offesa al patrimonio, ma anche gli effetti lesivi sulla libertà fisica o psichica della persona offesa. Il riconoscimento della diminuente è quindi possibile solo ove la complessiva valutazione del fatto risulti di speciale tenuità rispetto ai pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati. Quanto alle attenuanti generiche, la loro concessione richiede elementi di segno positivo: è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’assenza di concreti elementi meritevoli di apprezzamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Benevento che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di rapina impropria, in concorso tra loro e con altra persona non identificata. Riconosciuta l’attenuante del concorso anomalo, era stata irrogata a ciascuno la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso la pronuncia territoriale entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti di identico contenuto. Con il primo motivo deducono l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con il secondo censurano il diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
Investita della questione, la Sezione II ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, per la loro manifesta infondatezza, valutandoli congiuntamente perché di contenuto identico.
Quanto al primo motivo, il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato. La Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati dal primo giudice con il riconoscimento del concorso anomalo, ribadendo che le condotte confessorie non possono essere fattori di mitigazione quando sono tenute soltanto in udienza, a quadro probatorio ormai cristallizzato. La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui l’applicazione della diminuente dell’art. 62 bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di concreti elementi meritevoli di apprezzamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce i requisiti dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: essa presuppone un pregiudizio di valore pressoché irrisorio. In relazione alla rapina occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia. Il reato, pur incluso tra i delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensivo, cosicché la diminuente può essere riconosciuta solo ove la valutazione globale del fatto sia di speciale tenuità rispetto ai pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati.
Nel caso concreto, a fronte di una doglianza difensiva generica, incentrata sul fatto che il valore della refurtiva non era quantificato, la Corte di appello ha motivatamente escluso la diminuente sul duplice rilievo che erano stati sottratti 6 chilogrammi di tabacchi, beni di valore certamente non esiguo, e che l’azione predatoria era stata realizzata con alto grado di violenza alla persona. Tale valutazione, immune da vizi logico-giuridici, sfugge a censure in sede di legittimità. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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