Maltrattamenti e violenza sessuale: concorso se le condotte sono autonome (Cass. pen. Sez. III n. 34163 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano alla stessa strumentali. Vi è invece concorso tra i due reati quando sussista autonomia, anche solo parziale, delle condotte, comprensive di atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza sessuale. Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni della motivazione, ricorso a mere congetture o a pretesa regola generale priva di plausibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 31 maggio 2022, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, irrogando la pena di sei anni di reclusione, ridotta per il rito.
Secondo l’accertamento di merito, l’imputato avrebbe maltrattato la convivente con percosse abituali, ingiurie, umiliazioni e manifestazioni ossessive di gelosia, costringendola più volte a subire atti sessuali, con condotte commesse tra l’ottobre 2019 e il 23 agosto 2020. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., contestando il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in particolare la ritenuta esistenza di uno stato di succubanza e la volontaria adesione alla relazione.
La Corte ha preliminarmente richiamato i criteri consolidati in materia. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto non censurabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, congetture non verificabili empiricamente o pretesa regola generale priva di plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 2020; Sez. 2 n. 7667 del 2015). Le dichiarazioni della persona offesa non richiedono necessariamente riscontri estrinseci, essendo sufficiente una approfondita verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U n. 41461 del 2012; Sez. 4 n. 410 del 2021).
La sentenza impugnata, ha rilevato la Corte, ha spiegato in modo analitico le ragioni dell’attendibilità delle dichiarazioni: la denuncia era scaturita dal soccorso dei Carabinieri a seguito di segnalazione di terzi; la persona offesa aveva ricostruito i fatti senza aggravare la posizione dell’imputato; aveva spiegato la propria passività per il timore di perdere i figli; lo stato di sofferenza era stato segnalato per la prima volta da altri. Le dichiarazioni risultavano inoltre confermate da due ex compagni e dalla madre.
Di fronte a tale percorso, i rilievi difensivi non evidenziano travisamenti della prova, ma prospettano una diversa lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Essi attengono a singole parti delle dichiarazioni, in prospettiva atomistica, senza confrontarsi con il quadro complessivo valutato dai giudici di merito.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata applicazione del concorso apparente di norme di cui all’art. 15 cod. pen., la Corte ha ribadito il principio consolidato in materia. Il maltrattamenti è assorbito nella violenza sessuale solo in caso di piena coincidenza tra le condotte, mentre vi è concorso in caso di autonomia, anche parziale, delle stesse. Le condotte maltrattanti, nella specie, erano state realizzate anche per ragioni di esasperata gelosia, con conferme estrinseche. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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