Terzo titolare del bene sequestrato può impugnare il rigetto del dissequestro (Cass. pen. Sez. III n. 34195 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, quand’anche estraneo all’indagine, è legittimato a impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di conseguire la disponibilità del bene, potendo dedurre la propria effettiva titolarità e l’assenza di collegamento con l’indagato. La nomina di un amministratore giudiziario non trasferisce a questi la legittimazione a impugnare, poiché la sua investitura gestoria è conseguenza del sequestro e verrebbe meno con la rimozione della misura. La società, soggetto dotato di piena capacità, conserva il diritto di agire a tutela del proprio patrimonio ex art. 24 Cost., non essendo i suoi poteri rappresentativi esautorati quando il sequestro attinga singoli beni e non l’impresa nel suo complesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 28 ottobre 2024, accoglie l’appello cautelare proposto dalla società avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro. Il provvedimento riguarda beni immobili formalmente intestati alla società ma ritenuti dal Gip riconducibili a un indagato per omessa dichiarazione dei redditi, con evasione contestata di oltre quindici milioni di euro. Il sequestro, disposto il 13 agosto 2024 a integrazione di un precedente provvedimento del 29 settembre 2023, aveva dato luogo alla nomina di un amministratore giudiziario.
Avverso l’ordinanza del riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, contestando la legittimazione attiva del legale rappresentante della società a proporre il gravame e il suo interesse concreto ad agire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. L’assunto del ricorrente — secondo cui, nominato l’amministratore giudiziario, sarebbe a questi spettata la legittimazione a impugnare — è erroneo. La legittimazione gestoria dell’amministratore è conseguenza del provvedimento di sequestro: se la misura venisse meno, verrebbe meno anche la sua investitura. Egli, dunque, non ha alcun sostanziale motivo per impugnare il provvedimento da cui ripete la propria stessa funzione.
La Corte richiama il principio pacifico secondo cui il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, pur non potendo contestare i presupposti della misura, può dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato, citando Sez. III n. 23713 del 2024, Sez. II n. 41861 del 2024, Sez. IV n. 4170 del 2025 e Sez. VI n. 305 del 2025.
Quanto al dedotto difetto di interesse, il Collegio rileva la promiscuità espositiva tra i concetti autonomi di legittimazione ad agire e interesse ad agire. La società, soggetto giuridico dotato di piena capacità, ha agito a tutela della propria posizione in ipotesi lesa dal provvedimento cautelare; negarle il diritto di agire a tutela del proprio patrimonio equivarrebbe a impedirle l’esercizio della facoltà di difesa in giudizio, violando il diritto costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.
Non pertinente è il richiamo del ricorrente al precedente di Sez. I n. 36064 del 2023, dove ad agire era un soggetto personalmente indagato, privato dei poteri rappresentativi per effetto dell’amministrazione giudiziaria dell’impresa ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ritenuta mero schermo formale. Nel caso in esame i poteri rappresentativi della società non sono mai stati esautorati: il sequestro ha attinto singoli beni, non l’impresa nel suo complesso, che restava soggetto giuridico vitale e autonomamente operante.
Nota della Redazione
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