Perizia di trascrizione delegata all’ausiliario: nullità intermedia e non inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. IV n. 26051 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di nomina di un perito officiato dell’ascolto e della traduzione di intercettazioni, qualora tale attività sia svolta dall’ausiliario, la cui nomina pure sia stata autorizzata ai sensi dell’art. 228, comma 2, cod. proc. pen., non si verte in una fattispecie di inutilizzabilità della perizia trascrittiva, bensì in un’ipotesi di nullità a regime intermedio, che va eccepita a pena di decadenza ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. al momento dell’udienza fissata per l’esame del perito e per il deposito della trascrizione. Il vizio, pertanto, non integra un divieto probatorio. La violazione del diritto al contraddittorio non si perfeziona con la sola autorizzazione alla nomina dell’ausiliario, ma nel momento in cui questi svolga di fatto attività esorbitante dai compiti consentiti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, rideterminava le pene inflitte a due imputati e confermava la condanna del terzo, previo riconoscimento della continuazione rispetto ad altri reati già giudicati con sentenze irrevocabili. I reati riguardavano cessioni e intermediazioni di sostanza stupefacente, accertate in larga parte attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione della polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza di appello i tre condannati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo violazioni processuali in tema di perizia trascrittiva, vizi di motivazione, travisamento della prova e questioni relative alla qualificazione del fatto e alla veste del dichiarante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che, in presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile. Su questa premessa verifica i motivi, respingendo il ricorso del primo imputato e dichiarando inammissibili gli altri due.
Il profilo di maggiore interesse riguarda la perizia di trascrizione delle intercettazioni. Il ricorrente sosteneva che l’attività di ascolto e traduzione, svolta di fatto dall’ausiliario anziché dal perito, determinasse una inutilizzabilità patologica per violazione del diritto di difesa. La Corte, richiamando i propri precedenti, conferma che la traduzione non è attività di rango puramente meccanico e non può essere delegata all’ausiliario. Sul regime del vizio, tuttavia, il Collegio prende posizione: la violazione del contraddittorio non si perfeziona al momento della sola autorizzazione alla nomina, ma quando l’ausiliario abbia concretamente svolto attività eccedente i propri compiti. Ne deriva una nullità a regime intermedio, da eccepire al momento dell’esame del perito o del deposito della trascrizione. Nel caso concreto l’eccezione risultava tardiva.
Quanto alle contestazioni sul compendio probatorio, la Corte ribadisce che l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità. Nella specie i giudici di merito avevano fondato il giudizio su plurime conversazioni dal contenuto non criptico, con riferimenti alla sostanza e al prezzo, oltre che su servizi di osservazione. In tema di droga parlata, la valutazione degli indizi deve essere particolarmente rigorosa e rispettare il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Sull’identificazione degli interlocutori, la Corte conferma che il giudice può trarre convincimento da elementi diversi dalla perizia fonica, quali il contenuto delle conversazioni, il riconoscimento vocale degli operanti e le intestazioni delle schede, incombendo sulla parte che contesti l’onere di allegare elementi sintomatici contrari. Sulla richiesta di riqualificazione del fatto come lieve entità, il Collegio richiama le Sezioni Unite e la necessità di una valutazione complessiva degli indici, esclusa nel caso concreto da una motivazione coerente con i principi espressi.
Infine, sull’eccepita incapacità a testimoniare dell’acquirente di modiche quantità, la Corte osserva che le dichiarazioni sono utilizzabili, non avendo le sanzioni amministrative natura punitiva, e che l’eventuale veste processuale del dichiarante doveva essere allegata prima dell’assunzione della testimonianza. Ai rigetti e alle inammissibilità seguono le condanne alle spese processuali e, per due ricorrenti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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