Inammissibile l’appello dell’imputato prosciolto per prescrizione senza interesse concreto (Cass. pen. Sez. II n. 34266 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. va individuato in prospettiva utilitaristica: occorre un vantaggio pratico e attuale, consistente nel rimuovere uno svantaggio processuale o nel conseguire una decisione più favorevole, logicamente coerente con il sistema normativo. Ne consegue che l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di non doversi procedere per prescrizione è inammissibile quando l’atto non alleghi un concreto interesse a una formula più favorevole né un apprezzabile interesse ad evitare conseguenze pregiudizievoli extra-penali. Il provvedimento con cui il giudice penale rimette al giudice civile la questione sulla titolarità dei beni in sequestro è inoppugnabile, perché privo di contenuto decisorio e inidoneo a produrre effetti pregiudizievoli immediati.

Il Fatto

La parte civile ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 646 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, rimettendo al giudice civile la controversia sulla proprietà dei gioielli sottoposti a sequestro.

Avverso quella pronuncia aveva appellato il solo imputato, invocando l’assoluzione nel merito e il dissequestro. La ricorrente censura l’ammissibilità di quell’appello, la motivazione sulla ritenuta contraddittorietà probatoria e il difetto di valutazione delle sentenze straniere acquisite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’appello sul presupposto che il Tribunale avesse accertato la proprietà dei gioielli in capo agli eredi e che l’imputato, consapevolmente, li avesse venduti. Tale assunto è smentito dalla stessa motivazione di primo grado, che aveva invece rimesso al giudice civile la definizione della controversia sulla proprietà, confermando il sequestro. La sentenza d’appello è quindi affetta da contraddittorietà logica interna, avendo da un lato affermato l’accertamento della proprietà e dall’altro riconosciuto la contraddittorietà del quadro probatorio sul punto, con violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

La Corte ribadisce che l’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone l’interesse ad impugnare come condizione di ammissibilità, da valutare in chiave utilitaristica: rimuovere uno svantaggio processuale o conseguire un’utilità coerente con il sistema. Richiama le Sezioni Unite n. 6624 del 2011 e ulteriori arresti conformi. Non basta un astratto interesse alla correttezza teorica della decisione.

In presenza di un proscioglimento per estinzione del reato, l’impugnante deve allegare un concreto interesse all’annullamento, compreso quello ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, come affermato da Sez. IV n. 18343 del 2019. Nella specie l’atto d’appello non esplicita alcuna utilità specifica né indica elementi da cui desumere un pregiudizio extra-penale, e risulta strutturato secondo lo schema del gravame contro una sentenza di condanna.

Quanto all’unico interesse astrattamente configurabile — la restituzione dei gioielli in sequestro — il Collegio riafferma che il provvedimento di rimessione al giudice civile è inoppugnabile, perché privo di contenuto decisorio e inidoneo a produrre effetti pregiudizievoli immediati. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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