Legittima difesa: il dubbio non basta senza allegazione di elementi concreti (Cass. pen. Sez. I n. 34271 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo. L’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità o della legittima difesa putativa deve basarsi su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento, e non su un mero criterio soggettivo riferito al solo stato d’animo dell’agente. Non integra vizio di motivazione l’omesso esame di singole questioni quando dal complessivo contesto argomentativo si desuma che siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive. Il motivo di appello formulato con espressioni di stile non radica alcun obbligo di decisione in capo al giudice del gravame, con conseguente inammissibilità della doglianza riproposta in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 06.02.2025, rideterminava la pena in sei anni e otto mesi di reclusione e confermava per il resto la condanna inflitta dal Tribunale di Benevento per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., commesso in danno di un rivale.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: esclusione della legittima difesa; vizio di motivazione per travisamento e mancata considerazione di prove favorevoli; esclusione dell’eccesso colposo e della legittima difesa putativa; mancanza di motivazione sull’attenuante della provocazione; mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è complessivamente infondato. La Corte affronta il primo motivo, relativo alla dedotta situazione di legittima difesa, osservando che la sentenza di appello ha preso posizione sulla versione dell’imputato e l’ha ritenuta priva di evidenza probatoria. La tesi del tentativo di strangolamento è smentita dall’assenza dei segni che una presa forte e prolungata avrebbe lasciato sul corpo, essendo stato riscontrato solo un eritema al collo. La versione dell’aggressione con lo stesso coltello è stata giudicata illogica, perché incompatibile con la stessa prospettazione difensiva di un rivale in cerca di un’arma nel bagagliaio.

La Corte ribadisce il principio per cui il dubbio sull’esistenza di un’esimente non può da solo fondare l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., richiamando Sez. 5 n. 22040 del 2020, Sez. 6 n. 28115 del 2012 e più recenti pronunce del 2024 e del 2025. Gli argomenti difensivi sulla collocazione ambientale dei fatti e sul comportamento successivo dell’imputato sono giudicati, rispettivamente, neutri e aspecifici.

Il secondo motivo, incentrato sul travisamento di prove, è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, non essendo stata trascritta nel ricorso l’intercettazione ambientale assunta come decisiva. Anche le censure sulla deposizione dei militari intervenuti e sulla consulenza tecnica sono inammissibili per genericità e difetto di specificità, non confrontandosi con la motivazione sull’articolata dinamica dell’azione desunta dal numero dei colpi.

Il terzo motivo è infondato: esclusa la prova dell’aggressione, non è in radice applicabile la disciplina dell’eccesso colposo, che ne presuppone l’accertamento. Quanto alla legittima difesa putativa, la Corte richiama Sez. 4 n. 2241 del 2019 e Sez. 1 n. 30608 del 2024, per cui l’erronea supposizione deve fondarsi su dati di fatto concreti e obiettivi, idonei a giustificare l’erroneo convincimento, e non sul solo stato d’animo dell’agente.

Il quarto motivo è infondato: l’omessa risposta specifica al motivo sull’attenuante della provocazione non integra vizio di motivazione, perché la sentenza di appello esclude l’aggressione fisica presupposta e perché la stessa difesa riconosce la sproporzione della reazione, che esclude il nesso causale tra fatto ingiusto e stato d’ira (Sez. 5 n. 8945 del 2022; Sez. 1 n. 52766 del 2017). Il quinto motivo è inammissibile, poiché la richiesta delle attenuanti generiche era formulata con formula di stile, priva di critica argomentata, e non radicava alcun obbligo di decisione (Sez. 5 n. 44201 del 2022). Ne segue il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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