Terzo interessato non estromissibile dal procedimento di prevenzione patrimoniale (Cass. pen. Sez. V n. 34260 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il terzo interessato è titolare di una tutela anticipata che si realizza attraverso la chiamata a partecipare all’udienza camerale ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne deriva che la sua eventuale pretermissione non determina nullità, ma, una volta che il terzo sia stato chiamato, la sua posizione non può essere estromessa con pronuncia anticipata: l’accertamento unitario dei presupposti di confiscabilità rispetto al proposto e al terzo costituisce il paradigma fisiologico e inderogabile. È pertanto inammissibile, perché non previsto dall’ordinamento, il provvedimento con cui la Corte d’appello dichiari inammissibile l’appello del terzo, definendone in via anticipata la posizione con effetto immediato di estromissione dal giudizio.
Il Fatto
Un terzo interessato impugnava dinanzi alla Corte d’appello il decreto con cui il Tribunale aveva applicato la confisca di prevenzione, anche per interposta persona, su beni riconducibili al proposto, tra cui tutte le quote e il compendio aziendale di una società. La Corte d’appello dichiarava inammissibili i due appelli proposti: il primo perché il terzo risultava privo di legale rappresentanza delle società in nome delle quali aveva agito; il secondo perché tardivo, qualificando come memoria la istanza depositata in un momento successivo.
Il terzo ricorreva per cassazione denunciando la violazione di legge in ordine alla ritenuta assenza di legittimazione e la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio rispetto al decreto di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività aziendale. La Corte d’appello procedeva parallelamente, nel frattempo, con l’espletamento di una perizia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione dei parametri processuali della vicenda, traendo dagli atti gli snodi del procedimento di prevenzione: la proposta dei Procuratori della Repubblica, il rigetto della istanza di sequestro in primo grado, il successivo sequestro disposto in appello, il rigetto dei ricorsi in cassazione dei terzi interessati e, infine, il decreto di confisca.
Il cuore del ragionamento sta nella posizione del terzo. Richiamando le Sezioni Unite n. 30355 del 27.03.2025, si afferma che il destinatario della misura è parte necessaria, mentre i terzi sono titolari di uno ius ad loquendum diverso dal diritto di partecipare come parte, circoscritto alla posizione sostanziale vantata sui beni. L’omessa citazione del terzo non è causa di nullità, ma semplice irregolarità, ferma la facoltà di provocare un incidente di esecuzione.
Tuttavia l’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 delinea un modello di tutela anticipata, finalizzato alla massima espansione delle garanzie del terzo, cui è riconosciuto il pieno diritto al contraddittorio e alla prova. Richiamando anche Sez. 1 n. 1908 del 26.11.2024, Calò, la Corte ribadisce che il procedimento di prevenzione, pur con struttura e finalità proprie, è giurisdizionale e sottoposto ai principi fondamentali del processo penale.
Su questa base il provvedimento impugnato è annullato perché non previsto dall’ordinamento e distonico rispetto ai caratteri del procedimento. La pronuncia, interlocutoria nella forma ma decisoria nella sostanza, estromette con effetto immediato il terzo, senza che sia ipotizzabile uno stralcio della sua posizione. Non è consentito, per difetto di referente normativo, un procedimento di prevenzione patrimoniale riguardante solo il terzo, svincolato dalla posizione del proposto. Il terzo può non partecipare, ma una volta chiamato non può esserne escluso, perché l’accertamento unitario è il paradigma fisiologico.
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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